Il personale ATA neo immesso in ruolo non ha vincoli per quanto riguarda la domanda di mobilità (escludendo i DSGA). Già dal primo anno i neo immessi possono produrre domanda, la stessa è necessaria per confermare la sede di titolarità.
Una lettrice chiede:
L’anno prossimo ad agosto entrerò in ruolo come collaboratrice scolastica in provincia di Potenza. Posso nell’anno successivo chiedere (dopo i 2 mesi di prova) il trasferimento nella provincia di Salerno? O devo finire l’anno di prova e chiedere l’altro anno il trasferimento? Grazie attendo risposta
Sì può fare domanda di mobilità quando si apriranno le finestre per presentare la domanda, di solito verso marzo.
Aggiungiamo anzi che per il personale ATA, oltre a non esserci vincoli, la domanda è necessaria perché assunti il primo anno su sede provvisoria. Nemmeno il periodo di prova rappresenta un vincolo.
La domanda è stata oggetto di alcune dirette su Orizzonte Scuola. Riportiamo quanto affermato da Varengo della Cisl Scuola: “Gli ATA neo immessi in ruolo sono assunti con sede provvisoria e quindi sono con titolarità nel primo anno di ruolo su provincia. La domanda di trasferimento è perciò necessaria per gli ATA neo immessi in ruolo, e si configura come domanda per l’acquisizione della nuova titolarità“.
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