Il personale ATA neo immesso in ruolo, al fine di ottenere la scuola di titolarità, deve presentare domanda di trasferimento. E’ necessario avere la residenza nella provincia richiesta?
Immissioni in ruolo su sede provvisoria
Il personale ATA viene immesso in ruolo su sede provvisoria e solo l’anno scolastico successivo potrà ottenere quella definitiva. Così leggiamo nel DM 206/2022 riguardante le assunzioni a.s. 2022/23 e nella relativa nota illustrativa n. 29238/2022:
- DM 206/2022: Al personale di cui all’articolo 2 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2023/2024 sulla base della normativa vigente;
- nota 29238/2022: Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2023/2024 secondo la normativa vigente.
Acquisizione sede di titolarità
Al fine suddetto, ossia di ottenere la sede definitiva (la scuola di titolarità), gli interessati presentano domanda di trasferimento, ai sensi dell’articolo 34 del CCNI 2022/25* (commi 1 e 2):
1. Le disposizioni relative alla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità …
…
Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.
Il personale ATA neo assunto rientra proprio tra coloro i quali sono in attesa della sede di titolarità, per cui deve presentare la domanda di trasferimento, viceversa verrà trasferito d’ufficio.
La domanda di trasferimento, come sopra riportato, si può presentare per la provincia di titolarità e/o per una provincia diversa. Qualora sia accolta la domanda di trasferimento interprovinciale, non si tiene conto di quella provinciale.
[*Evidenziamo che il contratto sulla mobilità 2022/25 è stato annullato dal Tribunale di Roma, per cui sarà riscritto e dovrebbe dovrebbe disciplinare trasferimenti e passaggi per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25; riguardo al personale ATA non dovrebbero esserci cambiamenti e, seppur ci fossero, non riguarderanno l’acquisizione della sede di titolarità]
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Dal 1° settembre 2022 sono entrata di ruolo come collaboratrice scolastica in una scuola Toscana ed è mia intenzione chiedere il trasferimento interprovinciale in Sardegna. Mi è stato riferito che, per poter avere l’eventuale trasferimento, devo prendere la residenza in Sardegna e/o farla prendere a mio marito, per effettuare il ricongiungimento. Volevo sapere se questo corrisponde al vero oppure posso ugualmente presentare domanda, con possibilità di successo.
La presentazione della domanda di trasferimento non è subordinata alla residenza né del richiedente né del coniuge. Pertanto, potrà tranquillamente presentare l’istanza.
Quanto al discorso della residenza, probabilmente le avranno detto che, al fine di ottenere il punteggio di ricongiungimento, è necessario che suo marito risieda in un comune della provincia sarda scelta. Infatti, ai sensi della tabella allegata al summenzionato Contratto, per il ricongiungimento al coniuge spettano 24 punti. Tale punteggio però spetta soltanto per il comune di ricongiungimento (e non anche per gli altri comuni della provincia scelta) e a condizione che il coniuge vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
Avere i 24 punti di ricongiungimento amplierebbe sicuramente le possibilità di ottenere il trasferimento nel suddetto comune di ricongiungimento, tuttavia la nostra lettrice potrà comunque ottenere il trasferimento, fermo restando la disponibilità di posti e il punteggio, nonché le eventuali precedenze, degli altri richiedenti.