Atti e documenti pubblicati su internet da parte delle istituzioni scolastiche: trasparenza sì, ma rispettando la privacy. Il vademecum del Garante della Privacy

Atti e documenti pubblicati su internet da parte delle istituzioni scolastiche: trasparenza sì, ma rispettando la privacy. Il vademecum del Garante della Privacy

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Il Garante della Privacy ha aggiornato il vademecum dedicato alle scuole, affrontando diverse problematiche legate alla vita quotidiana all’interno degli istituti.

Per garantire la conformità alle normative sulla pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione, le scuole di ogni livello devono adempiere a una serie di requisiti. È essenziale che gli istituti scolastici prestino particolare attenzione affinché le informazioni che dovrebbero rimanere riservate non siano rese accessibili o mantenute online per un periodo di tempo superiore a quello consentito. Ciò comporterebbe un rischio per la privacy e la dignità delle persone a causa di un’interpretazione errata delle normative o di distrazione semplice.

In particolare, per agevolare l’applicazione corretta delle normative sulla pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione, il Garante ha fornito indicazioni e chiarimenti sin dal 2014 attraverso le “Linee guida sul trattamento dei dati personali, compresi quelli presenti in atti e documenti amministrativi, effettuato per scopi di pubblicità e trasparenza online da soggetti pubblici e altri enti obbligati” (attualmente in fase di aggiornamento).

La pubblicazione su Internet di atti o documenti che contengono informazioni personali, come graduatorie, circolari e determinazioni, deve avvenire nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati. È necessario valutare la legittimità della diffusione online dei dati personali, verificando che tali dati siano “appropriati, pertinenti e limitati” rispetto alle finalità istituzionali perseguite.

Altrimenti, tale diffusione potrebbe compromettere la riservatezza individuale, specialmente nel caso di persone vulnerabili come i minori o i lavoratori.

Per i documenti non liberamente accessibili online, rimangono valide le norme che regolano i requisiti, i limiti e le condizioni di accesso (si veda la legge n. 241 del 1990 e il d.lgs. n. 33 del 2013).

La scuola a prova di privacy – Vademecum ed. 2023

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