I titoli conseguiti in Romania al termine dei percorsi di studio denominati “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” non danno accesso all’insegnamento
Con una lunga e dettagliata nota (n. 5636 del 2 aprile 2019) firmata dal Direttore Generale per gli Ordinamenti, il MIUR dichiara che non possono essere ritenuti validi per l’accesso all’insegnamento, sia su posto comune che di sostegno
La nota fa seguito ad un approfondito confronto con le competenti autorità rumene, dal quale emerge che i titoli di cui sopra, non essendo considerati sufficienti per l’esercizio della professione di insegnante in Romania, non possono di conseguenza essere fatti valere a tal fine nemmeno in territorio italiano.
Viene anche evidenziato, per quanto riguarda i titoli di sostegno, come non vi sia corrispondenza tra l’ordinamento scolastico italiano e quello rumeno, in cui i soggetti con disabilità frequentano apposite scuole speciali, a differenza di quanto avviene in Italia con l’integrazione nelle classi comuni degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali.
Oltre all’interlocuzione con le autorità rumene, il MIUR precisa di aver acquisito sulla questione anche il parere del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), membro della rete NARIC (National Accademie Recognition Information Centres) dell’Unione Europea, il quale ha chiarito che la qualifica acquisita nei corsi di formazione psicopedagogica “Adeverinta” non è titolo sufficiente per l’esercizio della professione di insegnante.
Per quanto contenuto nella nota, le richieste di riconoscimento di tali titoli sono da considerarsi rigettate.
da CISL Scuola