di Marisa Marraffino
A finire sotto la lente dei giudici per l’uso scorretto degli smartphone e di internet questa volta sono i professori
Lo dimostrano alcune recenti sentenze che invertono le responsabilità e denunciano un uso compulsivo del cellulare durante l’orario scolastico proprio da parte del corpo docente. Le pronunce sono chiare e partono da un assunto più generale: le regole che valgono per gli alunni devono essere rispettate anche dai loro insegnanti.
I casi concreti
Così a Lecco una professoressa di un istituto superiore è stata sospesa per un giorno dal servizio per aver riposto alla telefonata del fratello durante l’orario di lezione. Forse con durezza eccessiva, ma a nulla sono valse le giustificazioni addotte dall’insegnante sull’urgenza della comunicazione, dovuta ad aggiornamenti sullo stato di salute dell’anziana madre (corte d’Appello di Milano, sentenza del 3 aprile 2019 n.462). La telefonata, peraltro di breve durata, è costata cara alla docente che si è vista confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Lecco, con relativa condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Per la corte d’Appello, la circolare del Miur n. 362 del 25 agosto del 1998 è chiara nel vietare tutti i comportamenti che «si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione». La pronuncia richiama gli insegnanti all’osservanza della direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 sul divieto dell’utilizzo dei cellulari durante le lezioni che deve valere anche nei confronti del personale docente. L’educazione passa infatti dall’esempio, come precisano i giudici, che sottolineano la gravità della condotta che ha «implicazioni dirette sul modello educativo» e non è «consona alla funzione del personale docente».
Una precisazione che vale in generale. E solo la mancanza di prova certa, infatti, salva un’insegnante di sostegno di una scuola dell’infanzia della provincia di Caserta sospesa per dieci giorni per uso compulsivo dello smartphone. Per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non basta lo screenshot della schermata di un cellulare collegato a WhatsApp con la dicitura online per dimostrare l’effettivo uso durante la lezione. Lo stesso vale per un commento che sarebbe stato pubblicato su Facebook quando l’insegnante era in servizio. Occorre la prova certa dell’utilizzo durante l’orario di lavoro, in caso contrario la sanzione deve essere annullata (Sentenza del 14 maggio 2018 n. 611).
A segnalare ai dirigenti l’uso eccessivo del cellulare da parte dei docenti sono spesso anche i genitori degli alunni, come è successo in una scuola secondaria della provincia di Cremona, dove un’insegnante è stata sospesa per un giorno e censurata – tra gli altri addebiti – anche per l’uso dello smartphone durante la lezione. (Corte di appello di Brescia, sentenza del 23 maggio 2018 n. 136).
In una scuola primaria della provincia di Torino, invece, un’insegnante di sostegno non ha superato la prova per l’effettiva immissione in ruolo perché dalle ispezioni condotte era emerso, tra le altre cose, un utilizzo eccessivo del cellulare durante le ore di lavoro (Tribunale di Torino, sentenza del 19 marzo 2018 n. 5328).
Le trappole della Rete
Dallo smartphone alla Rete il passo è breve, e allora ad essere contestati sono anche gli abusi delle pubblicazioni online da parte dei docenti. Solo la liberatoria firmata dai genitori salva il docente di un liceo classico romano sanzionato per aver realizzato un calendario con gli studenti nell’ambito di un progetto promosso dalla scuola, che però avava irrogato al prof la censura per aver raccolto i dati degli alunni minori di propria iniziativa. In questo caso il tribunale ha accolto il ricorso del docente che aveva appunto fatto sottoscrivere la liberatoria ai genitori insieme all’informativa privacy (Tribunale di Roma, sentenza de 28 febbraio 2019 n. 2007).
Tuttavia, l’insegnate non era nuovo a sanzioni disciplinari per iniziative analoghe. Nel 2015 infatti era stato sospeso per sei giorni per aver pubblicato sul suo sito web alcuni video girati durante un laboratorio didattico che ritraevano studenti dell’ultimo anno, già maggiorenni. I filmati – girati in parte nel cortile della scuola – ritraevano anche alcuni alunni mentre cantavano e ballavano. L’insegnante aveva fatto firmare la liberatoria ai ragazzi, ma anche quella volta, non aveva avvisato la scuola. Sul sito comparivano anche informazioni su genitori e colleghi, oltre a notizie su alcuni progetti della scuola. Il tribunale non ha accolto le giustificazioni del docente, che si era difeso sostenendo che nel video la scuola non fosse riconoscibile e che i ragazzi non fossero intenti a compiere atti “sconvenienti”. Per il tribunale il comportamento è grave e «non conforme alle responsabilità e ai doveri di correttezza inerenti la funzione di docente». Tanto è bastato per confermare la sanzione (Tribunale di Roma, Sezione lavoro, sentenza del 1 dicembre 2015 n. 10489).