Con ricorso la ricorrente ha agito per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Liceo al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima bocciatura inflittale al termine della classe III^ frequentata e, precisamente, all’esito degli esami di riparazione sostenuti. La ricorrente ha lamentato tra le varie questioni, una molto particolare ed interessante, ovvero il ritardo nel suo percorso scolastico ed accademico, nonché, conseguentemente, l’accesso al mercato del lavoro; l’esponente ha chiesto, quindi, il ristoro del danno patrimoniale da mancata promozione o da perdita di chances, da quantificarsi mediante C.T.U. o, in alternativa, da liquidarsi equitativamente, nonché del pregiudizio non patrimoniale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria del 05/10/2022 N. 00834/2022 accoglie il ricorso.
Sì alla domanda di risarcimento
Nella specie, afferma il TAR, che ricorrono tutti i presupposti dell’illecito, vale a dire l’illegittimità degli atti adottati dalla scuola in questione, l’elemento soggettivo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità. Per i giudici il primo requisito è stato riconosciuto dalla sentenza del Tribunale passata in giudicato, la quale ha annullato gli atti concernenti la bocciatura comminata all’odierna ricorrente.
Gli atti considerati viziati
Segnatamente, gli atti dell’Amministrazione scolastica – vale a dire il verbale di scrutinio finale ed il provvedimento di sospensione del giudizio di ammissione nelle materie considerate, i verbali di verifica finale delle prove, il verbale di integrazione dello scrutinio finale ed il provvedimento di non ammissione al quarto anno del corso di studio – sono stati giudicati affetti dalle seguenti plurime illegittimità:
– il consiglio di classe non aveva valutato la preparazione complessiva dell’alunna, né nello scrutinio di giugno, né in sede di esami di riparazione ad agosto, mentre l’apprezzamento del rendimento generale sarebbe stato necessario sia alla luce dei buoni voti conseguiti dalla discente nelle altre materie sia per via del conclamato conflitto insorto tra l’allieva (ed altre compagne) e la professoressa della materia considerata, sia in ragione del fatto che i metodi didattici dell’insegnante erano stati oggetto di dubbi e contestazioni ;
- i voti negativi attribuiti alla studentessa nello scrutinio non erano presenti sul registro dell’insegnante;
- la professoressa aveva utilizzato per la ragazza un metro valutativo molto più rigoroso rispetto a quello applicato ai suoi compagni, come provato da apposita perizia di parte, nella quale la consulente aveva evidenziato che, per compiti in classe svolti in modo pressoché identico a quelli di altri alunni, erano stati assegnati voti più bassi, con palese disparità di trattamento;
- i punteggi dell’esame di riparazione non rispettavano i criteri di valutazione prefissati dalle griglie contenute nel P.O.F. (piano dell’offerta formativa); – due esercizi della prova di recupero presupponevano la conoscenza di elementi di trigonometria, argomento estraneo al programma trattato durante l’anno scolastico.
Rileva il TAR che le illegittimità riscontrate appaiono infatti rimproverabili e non scusabili, sia per la loro numerosità, sia per la sussistenza (anche) del vizio di disparità di trattamento, particolarmente stigmatizzabile per il suo carattere “odioso”, tanto più in quanto inficiante l’attività valutativa condotta nell’ambito del sistema pubblico di istruzione e nei confronti di una ragazza minorenne.
Se la bocciatura è illegittima e ritarda il percorso scolastico e l’ingresso nel mondo di lavoro va risarcito il danno
È inoltre evidente, afferma il TAR ligure, che, in conseguenza della bocciatura, la ricorrente ha dovuto rifrequentare la classe III^, rallentando il suo percorso di istruzione ed il suo ingresso nel mondo del lavoro. Per completezza, si rileva che i genitori dell’alunna, all’epoca dei fatti minorenne, avevano prontamente reagito alla condotta illegittima dell’istituto scolastico, non solo impugnando il provvedimento di non ammissione alla classe IV^, ma anche avanzando in via cautelare istanza di sospensione , che, però, non era stata accolta. Genitori, ci tiene a precisare il TAR, che hanno tenuto un comportamento diligente, ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo c.p.a. e dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., utilizzando tutti gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento. Dunque, a causa del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore, la ricorrente – laureatasi in corso – ha subito un allungamento dei tempi per svolgere l’attività lavorativa produttiva di reddito (in argomento cfr. Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3949, relativa al caso di uno studente vittima di un incidente stradale, che, per le lesioni riportate, non aveva potuto seguire le lezioni ed era stato bocciato). In proposito, va puntualizzato che: – il pregiudizio economico ristorabile non coincide in toto con il mancato reddito medio di un anno di lavoro, perché la percezione dei guadagni è stata (non già definitivamente persa, bensì) posticipata nel tempo; – il ritardo si ripercuote anche sui contributi previdenziali da versare e, quindi, ai fini pensionistici.
Spetta il ristoro del danno morale soggettivo per la sofferenza arrecatale dall’illegittima bocciatura
Secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, il danno morale è risarcibile anche se l’illecito civile non sia configurabile come reato. Tale pregiudizio costituisce una voce risarcitoria che, pur rientrando nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., è nettamente distinta tanto da quella che riguarda la salute (danno biologico), quanto da quella relativa alla dimensione dinamico-relazione della vita dell’interessato (danno c.d. esistenziale), perché attiene al patimento di natura interiore che l’evento lesivo provoca nella vittima. Quindi, affermano i giudici, si reputa corrispondente ad una massima di esperienza che, nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, condanna il Ministero dell’Istruzione ed il Liceo in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.000,00 (diecimila//00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione.
, 2022-11-13 07:25:00, Con ricorso la ricorrente ha agito per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Liceo al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima bocciatura inflittale al termine della classe III^ frequentata e, precisamente, all’esito degli esami di riparazione sostenuti. La ricorrente ha lamentato tra le varie questioni, una molto particolare ed interessante, ovvero il ritardo nel suo percorso scolastico ed accademico, nonché, conseguentemente, l’accesso al mercato del lavoro; l’esponente ha chiesto, quindi, il ristoro del danno patrimoniale da mancata promozione o da perdita di chances, da quantificarsi mediante C.T.U. o, in alternativa, da liquidarsi equitativamente, nonché del pregiudizio non patrimoniale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria del 05/10/2022 N. 00834/2022 accoglie il ricorso.
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