Con la circolare 116 del 17 ottobre 2022, l’Inps ha fornito indicazioni in merito all’attribuzione del bonus 150 euro, misura prevista dal governo Draghi (decreto Aiuti-Ter, Dl 144/2022, articolo 18). L’ente precisa che possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, sia imprenditori che lavoratori autonomi
L’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, in assenza di retribuzione a causa di eventi non coperti da contribuzione figurativa.
Con il messaggio 4159 del 17 novembre, l’Inps ha precisato che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Tale intervento mobilita oltre 3 miliardi di euro, 1,005 per i dipendenti, 1,245 per i pensionati, 604 milioni per disoccupati, precari ed altre categorie fragili (si cui 256,5 nel 2022 e 347,7 nel 2023), 412,5 milioni per i lavoratori autonomi.
Riguardo ai lavoratori dipendenti (anche a tempo parziale) tale somma è attribuita se il rapporto di lavoro sussiste nel mese di novembre e se la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non sia eccedente l’importo di 1.538 euro (lordi).
La legge di conversione ha chiarito che limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze (NOIPA) i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Pertanto per tali dipendenti non sussiste l’onere di rendere l’autodichiarazione resa dal lavoratore di non essere titolare delle prestazioni (ad es. pensione, reddito di cittadinanza, ecc) per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
Il sostegno non sarà percepito da chi ha redditi superiori a 20 mila euro lordi nell’anno 2021 o percepirà una busta paga superiore a 1.538 euro lordi nel mese di novembre 2022.
Hanno, inoltre, diritto alla somma di 150 euro i soggetti che, per il mese di novembre 2022, risultano essere percettori di NASpI e DIS-COLL. L’indennità di 150 euro è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento della medesima indennità ai lavoratori dipendenti. Infatti tali prestazioni non solo tra loro compatibili. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. L’Inps, a domanda, erogherà l’indennità tantum anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 50/22 (18 maggio 2022) e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20mila euro per l’anno 2021. Anche in questo caso il decreto legge prevede che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Si ribadisce che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Per l’erogazione di tale somma i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, non devono presentare nessuna domanda.
, 2022-11-28 14:11:00, Con la circolare 116 del 17 ottobre 2022, l’Inps ha fornito indicazioni in merito all’attribuzione del bonus 150 euro, misura prevista dal governo Draghi (decreto Aiuti-Ter, Dl 144/2022, articolo 18). L’ente precisa che possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, sia imprenditori che lavoratori autonomi
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