Bonus aggiuntivo da 10 punti, una tantum che non cè più dal 2008 e non poteva essere acquisita per due volte consecutive

Bonus aggiuntivo da 10 punti, una tantum che non cè più dal 2008 e non poteva essere acquisita per due volte consecutive

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Una nostra lettrice ci chiede se il bonus aggiuntivo di 10 punti, una volta speso per effetto di un trasferimento, poteva essere acquisito novamente nel corso dell’ottennio in cui era stato introdotto. Rispondiamo alla nostra lettrice che il bonus aggiuntivo di 10 punti era un bonus una tantum una volta fruito non era possibile acquisirlo per una seconda volta.

Norma sul bonus aggiuntivo

Il bonus aggiuntivo di 10 punti, introdotto con la mobilità 2000/2001, è un punteggio attribuito a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico  2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.
Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo, infatti è importante sapere che con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Chi non ha prodotto domanda di trasferimento  per un triennio, successivamente al 2007/2008 , non fruisce di alcun punteggio aggiuntivo e chi invece lo aveva acquisito e ha ottenuto trasferimento su domanda volontaria successivamente all’acquisizione di tale punteggio lo ha perso per sempre.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;  domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità; domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Chi ha acquisito questo punteggio, lo mantiene anche se dovesse ottenere trasferimento a domanda volontaria, ma fuori dalla provincia di titolarità. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, non perde comunque il riconoscimento del punteggio aggiuntivo.

Bisogna ricordare che aver ottenuto, all’interno dell’ottennio 2000-2007, l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/04 e precedenti, non ha fatto venir meno il bonus maturato; mentre aver ottenuto l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale dall’A.S. 2004/2005 ha determinato la perdita del bonus, ma non lo ha determinato l’avere ottenuto assegnazione provvisoria in altra provincia rispetto quella di titolarità.

É utile sapere che per chi ha acquisito i 10 punti di bonus aggiuntivo, il presentare domanda di mobilità volontaria e provinciale,  non produce in sé la perdita del bonus aggiuntivo, ma questo avverrà unicamente se il docente dovesse ottenere il trasferimento.

Bonus una tantum, impossibile prenderlo due volte

È importante sapere che il bonus aggiuntivo, una volta speso con un trasferimento ottenuto nell’ottennio che va dal 2000/2001 al 2007/2008, non era possibile acquisirlo una seconda volta in quello stesso ottennio. Dall’anno scolastico 2008/2009 il bonus aggiuntivo non è stato più possibile acquisirlo e chi ne era in possesso lo ha perso se ha ottenuto un trasferimento su base volontaria.

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