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Bonus asilo nido 2023: a partire dal 27 febbraio scorso è possibile presentare le richieste per il bonus asilo nido 2023 sul sito dell’INPS. Resta quindi in vigore l’agevolazione riconosciuta per un importo fino a 3.000 euro. Nell’ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma. Successivamente, l’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l’importo del predetto buono a 1.500 euro annui. Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dall’anno 2020, ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro. L’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con un lSEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ISEE. Vediamo come presentare la domanda bonus asilo nido 2022.
Bonus asilo nido 2023: come funziona
La domanda bonus asilo nido 2023 può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato per uno dei seguenti eventi:
a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (Bonus asilo nido);
b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Bonus asilo nido 2023: i requisiti per presentare domanda
Il genitore richiedente bonus asilo nido 2023 deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017):
– cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e da altre Amministrazioni. Le Strutture dell’INPS potranno richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;
– residenza in Italia;
– relativamente al beneficio di cui all’articolo 3 del citato D.P.C.M. (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell’importo di 1.500 euro annui;
– relativamente al beneficio di cui all’articolo 4 del citato D.P.C.M. (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Conseguentemente, la maggiorazione del bonus fino ad un massimo di 3.000 euro annui è possibile sulla base dell’ISEE minorenni del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione. Con riferimento ai requisiti autodichiarati in domanda le Strutture territoriali dell’INPS effettuano i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari, resta fermo quanto previsto con la circolare n. 47 del 2012 al paragrafo 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento di cui all’art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184), è necessario che nella domanda stessa siano riportati gli elementi che ne consentano all’INPS il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero).
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore.
Nel caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (ad esempio, se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire) il PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso, fermo restando che i requisiti devono essere, comunque, posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Bonus asilo nido 2023: tipologie e modalità di erogazione
Il beneficio può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per contribuire alle seguenti due situazioni:
a) pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (bonus asilo nido);
b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Bonus asilo nido 2023: strutture autorizzate, importo erogabile in base all’ISEE, cumulabilità
L’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 dispone che, al fine di far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, è previsto il pagamento di un buono annuo, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.
Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, etc.) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido. Per le stesse considerazioni, tali tipologie di servizi non sono assimilate a quelle erogate dagli asili nido anche ai fini del godimento delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, come anticipato, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.
Esempio 1: domanda di bonus asilo nido presentata a febbraio 2022, la DSU non è presente al momento della domanda e, pertanto, non è possibile stabilire la fascia di ISEE di riferimento. Successivamente, in data 3 marzo, viene presentata la DSU con ISEE minorenni valida. L’integrazione viene corrisposta a partire da tale mese sulla base dell’ISEE, mentre per febbraio resta fermo l’importo minimo di 136,37 euro, sempre che il richiedente abbia documentato una spesa per tale importo.
Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e la loro relativa parametrazione mensile:
ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il bonus asilo nido 2020 non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008. L’INPS comunicherà tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione.
Nella domanda telematica il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tale condizione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Bonus asilo nido 2023: attestazioni ISEE con omissioni e/o difformità
Può verificarsi l’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato al momento della domanda, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.
Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione con le seguenti modalità:
1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE, attraverso i consueti canali;
2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.
Ciò premesso, ai fini del bonus asilo nido per gli eventi 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con liquidazione dell’importo minimo di 136,37 euro mensili, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge.
L’INPS avvalendosi dei contatti indicati nel modello di domanda (PEC/SMS/email), avvisa l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione per segnalare la presenza dell’omissione e/o difformità da regolarizzare in una delle modalità sopra indicate.
All’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente con le modalità indicate precedentemente, l’importo spettante sarà integrato a decorrere dalla data della domanda.
Bonus asilo nido 2023: presentazione delle nuove domande
La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui al successivo paragrafo, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali, secondo la tempistica che sarà comunicata con successivo messaggio:
– WEB – tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
– Contact Center multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
– Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei seguenti due benefici intende accedere:
– bonus asilo nido;
– contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.
Modalità agevolata per il genitore che ha già presentato domanda nel 2022
Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido 2022, per la quale sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente.
L’INPS effettuerà tempestiva comunicazione al richiedente dell’esistenza della domanda precompilata avvalendosi a tal fine dei contatti indicati in sede di domanda originaria. Sarà possibile accedere all’istanza precompilata nella procedura on line, mediante le proprie credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS) o tramite il patronato per mezzo del quale è stata inoltrata la precedente richiesta.
La domanda bonus asilo nido 2023 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati in procedura, avendo cura di specificare, relativamente al beneficio di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2020 e allegando la documentazione prevista nel paragrafo successivo.
Modalità di erogazione dei bonus asilo nido 2023 e documentazione a supporto della domanda
Il bonus asilo nido 2020 richiesto, fino all’importo massimo spettante su base annua, potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 (che per il 2020 è pari a 520 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda. L’articolo 5 del citato D.P.C.M. prevede che nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto – anche in via prospettica – il suddetto limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione le ulteriori domande. Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, a partire dal 2020 i benefici in commento sono modulati in base alle fasce ISEE di appartenenza, come delineate al precedente paragrafo 4.
L’importo erogabile al richiedente, pertanto, a seguito di eventuali variazioni ISEE nel corso dell’anno, potrebbe subire anche più rideterminazioni. Si è reso, dunque, necessario prevedere l’acquisizione in procedura di un numero di domande ulteriori rispetto a quelle che in via prospettica potrebbero comportare il superamento del limite di spesa annualmente erogabile.
Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.
All’atto della domanda, nell’ipotesi di bonus erogato mensilmente di cui all’articolo 3 del D.P.C.M., il richiedente dovrà altresì indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2020 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget. Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, è necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.
È possibile anche effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio on line dell’applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia richiesta” > “motivo richiesta variazione” > “sostituzione mensilità richieste” (cfr. il messaggio n. 3007/2019). All’atto della presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno di una retta relativa ad un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda viene protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate, entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
Al fine di rendere più agevole per il cittadino l’allegazione della documentazione di spesa necessaria alla fruizione del bonus asilo nido, già nel corso del 2018 l’applicazione “INPS mobile” è stata integrata con una nuova funzionalità, denominata “Bonus nido”, che consente di procedere a tale adempimento, mediante dispositivo mobile/tablet, allegando i dati acquisiti tramite una semplice fotografia dell’attestazione di pagamento (cfr. il messaggio n. 4464/2018).
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda, pertanto, possono essere allegate anche da dispositivo mobile/tablet tramite il predetto servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022.
Bonus asilo nido 2023: decadenza
L’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983.
L’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
Pagamento dei bonus asilo nido 2023
Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda, tenendo conto che il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Con riferimento al bonus di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 (contributo asilo nido), la prova dell’avvenuto pagamento da parte del genitore richiedente che ha sostenuto l’onere, può essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per gli asili nido aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce.
Pertanto, a titolo esemplificativo, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo gennaio – marzo, l’eventuale fattura cumulativa deve essere allegata con riferimento ad ogni mensilità.
La documentazione a corredo della domanda deve contenere i seguenti dati:
– denominazione e Partita Iva dell’asilo nido;
– codice fiscale del minore;
– mese di riferimento;
– estremi del pagamento o quietanza di pagamento;
– nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Ai fini della maggiorazione sulla base dell’ISEE, con riferimento al predetto bonus di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. citato, i requisiti saranno oggetto di verifica mensile sulla base dell’ISEE minorenni valido all’ultimo giorno del mese precedente a quello del pagamento. Per il bonus di cui all’articolo 4 del medesimo D.P.C.M. (contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione), la verifica avviene in base all’ISEE minorenni valido all’ultimo giorno del mese che precede la domanda.
In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto; anche in questo caso, il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato a quest’ultimo (minorenne o incapace di agire).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN, per consentire la verifica della corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di bonus e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce, è tenuto a presentare anche il modello SR163 (cfr. i messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016), salvo che non l’abbia già presentato in occasione di altre domande di prestazione.
L’INPS ricorda inoltre che nel modello SR163 va riportato, oltre al codice fiscale del richiedente, la modalità di pagamento scelta, i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.
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