Categoria: Formazione e Aggiornamento, Giurisprudenza, Personale docente, Personale precario, Trattamento economico
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 si è pronunciata sul riconoscimento del diritto alla card docenti anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno. Lo ha fatto esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto.
Il pronunciamento della Corte va molto al di là di quanto già previsto in sede legislativa col DL 69/2023, nel quale si riconosce il diritto alla card, limitatamente all’anno 2023, per i supplenti con contratto fino al 31 agosto. Infatti la sentenza apre le porte a un possibile contenzioso attraverso il quale recuperare anche gli importi della card relativi ad anni precedenti (col limite di cinque anni, oltre ai quali interviene la prescrizione). Inoltre, chi nel frattempo avesse interrotto il suo rapporto di lavoro con la scuola, potrebbe chiedere il risarcimento del danno subito con la mancata corresponsione delle risorse della card, con un limite per la prescrizione che in tal caso si estende fino a dieci anni.
In sintesi, questo è ciò che la sentenza stabilisce:
- ha natura discriminatoria la norma di legge (e quella attuativa) che esclude gli insegnanti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dal diritto di assegnazione della carta;
- va eliminato l’effetto discriminatorio riconoscendo, a favore dei docenti non di ruolo, il medesimo importo assegnato ai docenti assunti a tempo indeterminato;
- nel caso in cui il docente finora escluso dal beneficio sia nel frattempo cessato (pensionamento o mancato rinnovo della iscrizione in graduatoria per le supplenze), ha diritto al risarcimento del danno economico subìto;
- il regime di prescrizione da applicare è quello quinquennale per i docenti in servizio e decennale per chi, non più in servizio, chiede il risarcimento.
Secondo la Corte di Cassazione, il personale precario mantiene il proprio diritto alla card fino a quando resta all’interno del sistema scolastico; diviene, invece, titolare di un diritto risarcitorio nel momento in cui fuoriesce dal sistema scolastico.
La permanenza nel sistema è attestata dal fatto che il docente precario risulti iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di istituto), o sia entrato in ruolo: ciò comporta che gli vada riconosciuto il diritto alla card per tutti i periodi di servizio prestati con supplenza almeno fino al 30 giugno.
Si considera “fuoriuscito” dal sistema scolastico chi, pur avendo svolto in passato servizi con contratto a tempo determinato, non risulti oggi più inserito nelle graduatorie; oppure chi, nel frattempo entrato in ruolo, sia cessato dal servizio per pensionamento.
Alla luce di quanto appena descritto, la prescrizione dei diritti è:
- quinquennale (con decorrenza dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ossia dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza) per chi è rimasto all’interno del sistema;
- decennale per le azioni risarcitorie (con decorrenza dalla data della fuoriuscita dal sistema scolastico) da parte di chi non vi è più inserito.
Vi sono molti altri aspetti che meriterebbero di essere presi in considerazione, ma che tuttavia la Corte nel suo pronunciamento non affronta:
- il caso di supplenze temporanee di durata inferiore, per le quali andrebbe verificato se non spetti nulla, o se sia ipotizzabile una commisurazione dell’importo della card alla durata delle supplenze;
- il caso di rapporti di durata talmente breve da escludere qualunque riconoscimento;
- il caso in cui la sommatoria di supplenze brevi sia tale da configurare un periodo complessivo di durata pari a quella dei contratti fino al termine delle attività didattiche;
- il caso di supplenza con orario ridotto.
Le strutture territoriali e regionali della CISL Scuola sono a disposizione per offrire agli interessati ogni ulteriore informazione e consulenza anche al fine di eventuale attivazione di contenzioso, per il quale potrà essere fornito il necessario supporto legale.
, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34008&cHash=8a9ba0a9455b9fb7577fe508d68fb3fd, , https://rss.app/feeds/xmFlaxC5icAwwY7A.xml, CISL Scuola,