Carta del docente 500 euro estesa a oltre 80mila precari con contratto fino al 31 agosto. Cambia la ricostruzione di carriera. Dl Salva Infrazioni in Gazzetta Ufficiale

Carta del docente 500 euro estesa a oltre 80mila precari con contratto fino al 31 agosto. Cambia la ricostruzione di carriera. Dl Salva Infrazioni in Gazzetta Ufficiale

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In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge “salva-infrazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno scorso. Le disposizioni di interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardano il riconoscimento del servizio svolto prima dell’immissione in ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e l’estensione del beneficio della Carta del Docente agli insegnanti con contratto a tempo determinato.

“Abbiamo risolto un contenzioso che durava da anni, garantendo i diritti del personale precario e salvaguardando l’integralità dell’importo della Carta del Docente”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

Estensione del beneficio della Carta del Docente agli insegnanti con contratti a tempo determinato

La norma estende il beneficio dell’attribuzione della Carta del Docente, con un importo invariato di 500 euro, anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (fino al 31 agosto). L’utilizzo della Carta viene esteso a circa 83mila supplenti annuali. Per garantire l’ampliamento della platea degli utenti, il finanziamento della Carta del Docente viene incrementato di 10 milioni di euro.

Riconoscimento del servizio “pre-ruolo” ai fini della ricostruzione di carriera

La norma interviene sul Testo unico Istruzione, ponendo fine ad anni di contenzioso, affinché i servizi “pre-ruolo”, non integralmente considerati dalle norme vigenti, vengano riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera. Il riconoscimento del servizio “pre-ruolo” verrà ora assicurato ai docenti, sia a fini giuridici che economici, già al momento della richiesta di ricostruzione di carriera e dopo aver superato il periodo di prova e ottenuto la conferma in ruolo. Per i docenti, la maggior spesa per la ricostruzione di carriera è stimata in 17,3 milioni di euro (calcolata sulla base degli immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 pari a 45.457).

Lo stesso intervento supera anche il problema del riconoscimento integrale, agli effetti giuridici ed economici, dell’anzianità maturata nei servizi prestati dal personale ATA nelle scuole e nelle istituzioni educative statali già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, con il conseguente inserimento immediato nella fascia stipendiale corrispondente. Per gli ATA, la maggior spesa per la ricostruzione di carriera è stimata in 4,5 milioni di euro (calcolata sulla base degli immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 pari a 12.042).

Cosa contiene il provvedimento

Il decreto si compone di 25 articoli, che si illustrano di seguito spiegando necessità e motivazioni delle norme adottate.

Il primo articolo è relativo a Modifiche al Testo Unico Bancario: la norma, condivisa con la Commissione,  risolve le contestazioni mosse nell’ambito di un caso di pre-infrazione per non completo recepimento della direttiva 2014/49/UE, incrementando significativamente la tutela dei risparmiatori in caso di mancato rimborso dei depositi da parte della banca di riferimento.

L’articolo 2 riguarda la procedura di infrazione 2014/4075 sull’imposta di registro sulla prima casa: la norma adegua l’ordinamento nazionale alle censure della Commissione nell’ambito della procedura di infrazione, ormai di fronte alla Corte di Giustizia. La norma è stata condivisa con la Commissione europea che ne attende l’adozione al fine di ritirare il ricorso e archiviare la procedura.

L’articolo 3 riguarda la procedura di infrazione 2021/2170 sull’incompleto recepimento della direttiva 2014/56/UE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. La norma consente di superare le osservazioni formulate dalla Commissione europea impedendo il deferimento dell’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia e la conseguente condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L’articolo 4 riguarda la procedura di infrazione n. 2021/2075 sull’adeguamento alla direttiva 2013/48/UE relativamente alla tutela dell’imputato minorenne. La Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione il 15 febbraio 2023 a seguito dell’impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento. Pertanto, in caso di mancata adozione della norma, la Commissione aprirebbe una nuova procedura di infrazione.

L’articolo 5 riguarda un caso di pre-infrazione sul cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. La Commissione europea ha contestato la non corretta esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE C-233/12. L’approvazione della norma, con la quale si estende la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l’INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali, previene l’apertura di una procedura di infrazione

L’articolo 6 riguarda l’eliminazione di disposizioni restrittive della concorrenza in materia di pubblicità nel settore sanitario. La norma impedisce l’apertura di una procedura di infrazione.

Gli articoli 7 e 8 riguardano la procedura di infrazione 2018/2044 sul mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM relativa alle Radiazioni ionizzanti. Le disposizioni approvate consentiranno alle autorità regionali di disporre di sufficienti risorse finanziarie per l’adozione dei provvedimenti opportuni volti al corretto recepimento della direttiva in questione. In tal modo si scongiura il deferimento dell’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia con la conseguente condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Gli articoli 9 e 10 riguardano le procedure di infrazione nn. 2014/2147, 2015/2043, 2020/2299 sulla qualità dell’aria. Le disposizioni approvate contribuiscono a sanare le violazioni contestate dalla Commissione Europea. Particolare urgenza riveste la procedura di infrazione n. 2014/2147 relativa ai superamenti dei valori limite di PM10,in merito alla quale, in assenza di un intervento normativo da parte del Governo, la Commissione deferirebbe nuovamente il nostro paese dinanzi alla Corte di Giustizia per la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Gli articoli 11, 12 13 e 14 riguardano la procedura di infrazione n 2014/4231, nella quale è contestata all’Italia la violazione della disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato relativamente al personale scolastico, dei Vigili del Fuoco e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Le disposizioni in questione, a tutela dei lavoratori a tempo determinato, vogliono rispondere alle censure mosse da parte della Commissione sotto il profilo dell’abuso del precariato e della disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato, al fine di scongiurare il deferimento dell’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia.

L’articolo 15 riguarda un caso di pre-infrazione in materia di “Carta del docente”. La misura in questione, volta ad estendere il bonus anche ai docenti non di ruolo, vuole rispondere, a tutela dei lavoratori precari della scuola, alla contestazione di disparità di trattamento mossa dalla Commissione europea e impedire l’apertura di una procedura di infrazione.

L’articolo 16 riguarda un caso di pre-infrazione sull’attuazione del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea relativamente alla designazione dell’Autorità per la verifica dell’autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Al fine di evitare l’apertura di una procedura di infrazione, l’articolo attribuisce al Ministero della Giustizia il compito di verificare l’autenticità delle decisioni dell’EUIPO sulle spese e di apporvi la formula esecutiva.

L’articolo 17 riguarda un caso di pre-infrazione sull’attuazione del regolamento UE 1157/2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione ed evita l’apertura di una procedura di infrazione.

L’articolo 18 riguarda un caso di pre-infrazione sull’attuazione dei regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l’immigrazione e la sicurezza ed evita l’apertura di altrettante procedure di infrazione.

L’articolo 19 riguarda la modifica di un articolo della legge di bilancio per il 2022, al fine di escludere che la misura a beneficio del settore sportivo costituisca un aiuto di Stato incompatibile.

L’articolo 20 riguarda un caso di pre-infrazione in materia di rilascio dei passaporti. L’intervento propone il superamento dell’attuale regime, che subordina il rilascio dei documenti validi per l’espatrio in favore di chi sia genitore di figli minorenni all’autorizzazione del giudice tutelare, salvo che vi sia il consenso dell’altro genitore. Si impedisce in tal modo l’apertura di una procedura di infrazione.

L’articolo 21 riguarda un caso di aiuto di stato (Caso SA.50274 ) in materia di interrompibilità elettrica. L’articolo in esame si rende necessario per evitare ulteriori contestazioni e aggravamenti da parte della Commissione europea.

L’articolo 22 riguarda un caso di pre-infrazione sulla verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. L’articolo consente di evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione.

L’articolo 23 riguarda un caso di pre-infrazione sull’adeguamento al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. L’articolo consente di evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione.

L’articolo 24 riguarda il recepimento della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. L’adozione della norma si rende necessaria per rispettare il termine di recepimento della direttiva 2022/2100 (6 agosto 2023), in assenza della quale la Commissione europea avrebbe avviato una procedura di infrazione.

L’articolo 25 riguarda un caso di pre-infrazione in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La norma, a tutela dei produttori agricoli, consente di evitare l’apertura di una procedura di infrazione.

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