Carta del docente ai supplenti, la Cassazione ha spiegato perché va data: 1.500 a un insegnante che ha presentato ricorso con Anief al Tribunale di Venezia

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Non c’è solo l’orientamento euro-unitario a dire che la Carta del docente va data anche ai precari: “deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo.

Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare”, come ha stabilito la Corte di Cassazione nel 2019 con la sentenza n. 31149.

Così si è espresso il giudice del lavoro di Venezia, assegnando 1.500 a un insegnante che ha presentato ricorso con i legali Anief, per tre supplenze svolte formandosi a proprie spese, specificando che sulla questione “era già intervenuta CGUE 2022 (maggio) e CdS pubblicata il 16.3.2022 senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, invita “presentare ricorso con Anief per vedersi assegnata la Carta del docente dal 2017 in poi è una decisione intelligente, perché si vanno a recuperare con altissime probabilità di riuscita fino a 3mila euro. Anche il governo Meloni, con il decreto legge Salva-Infrazioni, ora all’esame del Parlamento, ha compreso l’errore del legislatore che nel 2005 aveva introdotto la card per la formazione, anche se limitando l’estensione della Carta del docente solo alle supplenze di quest’anno fino al 31 agosto”.

Per maggiori informazioni o per aderire all’impugnativa Anief, in modalità singola o collettiva, basta cliccare qui.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VENEZIA

Il giudice del Tribunale di Venezia “definitivamente pronunciando così provvede: 1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva; 2) Condanna il Ministero dell’Istruzione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.050,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari”.

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