Al tempo della didattica a distanza dovuta al Covid i docenti italiani “potevano/dovevano acquistare personalmente i supporti tecnologici necessari all’espletamento del loro lavoro mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15”, ma quelli non di ruolo hanno assolto a tale onere completamente a loro spese perché non hanno potuto avere accesso alla Carta del docente. Lo scrive Anief all’esito della recente sentenza del Tribunale di Treviso.
La ricorrente lamenta la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE come già riconosciuta dalla
giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia.
Nella sentenza si rileva che “la questione qui proposta è oggetto di un contenzioso diffuso a livello nazionale e che è già stata esaminata e risolta dai giudici del Tribunale di Treviso” e che il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che il sistema delineato dalla legge 107/2015 e dpcm di attuazione collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente”. Il giudice di Treviso ha ricordato come il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) abbia “affermato che il sistema delineato dalla legge 107/2015 e dpcm di attuazione collide – anche – con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente”.
“Diversamente da quanto assume il Ministero, poi, La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo”.
Il giudice ha evidenziato che “il dl 22/20, in relazione all’emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza (che riguarda, ovviamente, tutti i docenti in servizio al tempo dell’epidemia, di ruolo o no che fossero), ha ricordato che i docenti potevano/dovevano acquistare personalmente i supporti tecnologici necessari all’espletamento del loro lavoro mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15. La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di €500,00 all’anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…””.
In conclusione, il giudice del lavoro di Treviso ha accertato “il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio economico di €500,00 annui per il periodo oggetto di domanda, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di €2000,00 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente”.