Carta del docente, perché si dà a chi è in prova e non ai precari? A Trapani il giudice non ha dubbi: 1.500 euro a un insegnante supplente che ha fatto ricorso con Anief

Carta del docente, perché si dà a chi è in prova e non ai precari? A Trapani il giudice non ha dubbi: 1.500 euro a un insegnante supplente che ha fatto ricorso con Anief

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Se la Carta del docente è assegnata “viene riconosciuta anche durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all’insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall’insegnamento (v. DPCM 28 novembre 2016)”, perché non si può dare agli insegnanti precari?

 Lo scrive il giudice del lavoro di Trapani, nelle motivazioni che hanno portato ad assegnare ad un docente 1.500 euro per i tre anni di supplenza svolti tra il 2019 e il 2022. Si conferma, quindi, in pieno la bontà della decisione dell’Anief di intraprendere il ricorso per recuperare le somme indebitamente sottratte all’aggiornamento professionale.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “i Tribunali italiani non stano facendo altro che dare seguito all’Ordinanza 450/22 della Corte di Giustizia europea e al parere del Consiglio di Stato. È bene cghe tutti i docenti precari dal 2016 (anche se entrati in ruolo), come pure il personale educativo, presentino ricorso gratuito in Tribunale per chiedere i 500 euro annuali negati, in modalità singola oppure collettiva. In questo modo – conclude Pacifico – , sommersi dai ricorsi e dalle somme da assegnare, la politica e le istituzioni saranno ancora più sollecitate a cambiare la norma sulla Carta del docente estendendola anche ai precari”.

LA SENTENZA

Il 15 maggio il Tribunale di Trapani ha così stabilito: “la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore”.

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