di Vincenzo Giannotti
La Cassazione (Ordinanza n.25613/2020) non ha accolto la tesi del Ministero dell’Istruzione, confermando la condanna al pagamento delle differenze retributive per il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio al personale scolastico assunto a tempo determinato. Infatti, nel caso di specie, non può trovare favorevole accoglimento la normativa speciale di settore sull’abuso dei contratti a tempo determinato, trattandosi di una diversa violazione dei principi euro-unitari, né il principio previsto nei contratti collettivi nazionali che ha escluso, per il personale non di ruolo, il riconoscimento dell’anzianità di servizio, essendo la normativa contrattuale posta in violazione dei principi di non discriminazione.
Secondo i giudici di Piazza Cavour il Ministero ricorrente ha sovrapposto e confuso il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Pertanto, nel caso di specie, il Ministero avrebbe dovuto assicurare al lavoratore assunto a tempo determinato condizioni di impiego uguali a quelle riservate al personale assunto a tempo indeterminato.