CCNL del personale docente negli Enti locali, Ancodis: ‘E se prendessimo spunto per il rinnovo del CCNL scuola?’

CCNL del personale docente negli Enti locali, Ancodis: ‘E se prendessimo spunto per il rinnovo del CCNL scuola?’

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Novità contrattuali si introducono per il personale: sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019/2021. In particolare, Ancodis evidenzia un’importante novità per il personale della scuola dell’infanzia comunale. Si tratta dell’introduzione – nella funzione docente – del coordinatore pedagogico che assume un ruolo strategico nell’azione didattica della scuola. Si infrange così il tabù dell’unicità della funzione docente e si prevede una differenziazione stipendiale che riconosce competenze, ruolo e funzioni specifiche. Ancodis propone di seguire le orme anche nel rinnovo del prossimo CCNL scuola evidenziando la necessità che anche nella scuola pubblica statale si proceda all’individuazione di una nuova area professionale aperta ai collaboratori del dirigente scolastico e alle figure di sistema – oggi strutturate in ciascuna scuola – impegnate nel funzionamento organizzativo e didattico.

Nell’ipotesi sottoscritta è stata prevista la revisione del sistema di classificazione del personale secondo le moderne esigenze organizzative e gestionali degli Enti locali con particolare attenzione agli incarichi organizzativi di elevata qualificazione per i quali le parti hanno determinato una significativa rilevanza contrattuale. A leggere l’Ipotesi – secondo Ancodis – si caratterizza per alcune innovazioni concernenti aspetti del trattamento contrattuale anche per il personale scolastico.

In particolare, per Ancodis appaiono molto interessanti gli articoli 12 (nuovo sistema di classificazione professionale), 15 (progressione tra le aree), 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione), 84 e 84 bis (indennità per specifiche responsabilità) e, infine, l’introduzione del TITOLO IX Sezioni speciali con gli artt. 85 (Classificazione del personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione) e 94bis.

Per Ancodis merita particolare attenzione quest’ultimo che istituisce la nuova figura del “coordinatore pedagogico” il quale “svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica assicurando la funzione di coordinamento pedagogico, indirizzo e sostegno professionale … promuove altresì l’incontro tra gli educatori/insegnanti e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione educativa ….. cura il raccordo tra le Istituzioni scolastiche ed educative e i servizi sociali e sanitari”.

“Un’interessante innovazione contrattuale – dichiara Ancodis in un comunicato – che di fatto introduce una “differenziazione” nella funzione del personale docente con un nuovo regime economico – si parla di “differenziali stipendiali” stabili – finalizzato a remunerare il maggior grado di competenza professionale nello svolgimento delle nuove attribuzioni. Se così è, allora perché nel sistema scolastico statale non è possibile procedere in questa direzione? Sulla base della vigente normativa si potrebbe prevedere nel prossimo CCNL una SEZIONE SPECIALE che preveda l’AREA 1 dei docenti impegnati esclusivamente nelle attività didattiche e l’AREA 2 dei docenti disponibili ad impegnarsi anche in incarichi aggiuntivi di lavoro per l’espletamento delle tante e varie attività̀ necessarie al funzionamento organizzativo e didattico”.

“In ciascuna Istituzione scolastica – in relazione al proprio modello organizzativo e pedagogico, entro i parametri di riferimento determinati in sede contrattuale nazionale che tengano conto della complessità della scuola e in relazione alle risorse all’uopo destinate – il Dirigente scolastico prevedendone i requisiti indispensabili per l’assunzione dell’incarico individua le figure professionali per formalizzare il ben noto organigramma cui delega precise funzioni. In particolare – continua Ancodis -, le funzioni organizzative – che non determinano l’attribuzione di funzioni superiori –  devono prevedere conoscenze e formazione specifiche, capacità di lavoro autonomo accompagnata da un significativo grado di competenze gestionale, organizzativa, progettuale, di monitoraggio atte a consentire e garantire il quotidiano svolgimento delle attività didattiche agli alunni e i servizi alla comunità scolastica”.

“In caso di assenza, per compensare il maggiore impegno professionale relativo al funzionamento della scuola e all’espletamento di compiti derivanti da specifiche responsabilità organizzative attribuite con delega dal dirigente scolastico occorre prevedere un’indennità giornaliera per il docente delegato. Infine, la permanenza nell’AREA 2 per almeno un triennio e la positiva valutazione da parte del comitato di valutazione devono determinare una riduzione del 25% del tempo di permanenza nella fascia stipendiale, prevedere il vincolo di permanenza per un successivo triennio e, infine, essere LA condizione professionale per l’accesso al concorso alla carriera dirigenziale. Secondo Ancodis queste innovazioni contrattuali determinano la fine della funzione docente statica e oggi sempre meno attrattiva, riconoscono la complessità della scuola autonoma, completano il quadro giuridico e contrattuale anche in termini di progressione stipendiale, rendono finalmente merito al docente che decide di espletare il LAVORO anche nelle diverse forme per l’efficiente funzionamento organizzativo e didattico della sua scuola. In questo modo il CCNL scuola seguirebbe coerentemente le orme del CCNL personale docenti negli Enti locali”.

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, , Pubblicato da Redazione Tuttoscuola
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