Non più di 25 alunni alle elementari, 26 alle medie e 27 alle superiori. Previsti 6mila docenti in più per la deroga. E’ quanto stabilisce il decreto n. 90 del 19 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 18 luglio 2023, che dà attuazione alle previsioni della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. Secondo quanto stabilito dal decreto, per l’anno scolastico 2023/24, gli Uffici scolastici regionali sono autorizzati ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti della quota massima dell’organico del personale docente determinata, per l’anno scolastico 2023/2024 in presenza di almeno uno dei quattro indicatori volti a rilevare le condizioni socio-economiche e culturali più svantaggiate, le condizioni di dispersione o di prossimità di dispersione e le condizioni di spopolamento. La deroga alle dimensioni previste dal regolamento del numero di alunni per classe, escluse le pluriclassi, potrà essere autorizzata distintamente per il grado della scuola primaria, per il primo e per il secondo grado della scuola secondaria. Vediamo le condizioni nel dettaglio.
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Indicatori di status sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica e di spopolamento
L’indicatore di status sociale, economico e culturale è individuato nell’ “ESCS”, Economic, Social and Cultural Status, sulla base dei dati relativi all’anno scolastico 2021/22. L’indice è standardizzato con media nazionale uguale a 0 e deviazione standard uguale a 1 ed è categorizzato in quattro modalità ordinate su Basso, Medio-basso, Medio-alto, Alto. La categoria “BASSO” individua la condizione socio-economica e culturale più svantaggiata, cui destinare gli interventi del presente decreto.
L’indicatore di dispersione scolastica per la scuola primaria è individuato nell’indice di prossimità di dispersione scolastica nella scuola primaria, inteso quale percentuale di allievi frequentanti la classe V della scuola primaria in condizione di fragilità negli apprendimenti, la cosiddetta “dispersione implicita”. L’indice è definito sulla base degli esiti delle prove INVALSI per ciascuno studente. L’indicatore di dispersione implicita di scuola è definito come il rapporto tra il numero degli allievi fragili e il numero totale degli studenti che hanno sostenuto le suddette prove. L’indicatore di dispersione implicita è calcolato sulla base degli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato la classe V della scuola primaria.
L’indicatore della dispersione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado è individuato nell’indice della dispersione scolastica rilevata in corso d’anno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nell’anno scolastico 2021/22. Il tasso di dispersione scolastica è calcolato, a livello di singolo plesso e quindi aggregato per istituzione scolastica principale, sulla base del rapporto tra il numero di alunni che interrompono la frequenza, senza valida motivazione prima del termine dell’anno scolastico, e il totale degli alunni presenti all’inizio dell’anno scolastico.
L’indicatore di spopolamento, ai fini del presente decreto, è individuato nel primo quartile della distribuzione delle sedi di direttivo, funzionanti nell’anno scolastico 2023/24, ubicate nei comuni per i quali risulti negativa la variazione percentuale della popolazione residente di età compresa tra 6 e 19 anni, calcolata per l’intervallo temporale 2019-2021.
I valori degli indicatori suddetti sono:
Per la scuola primaria:
1) i valori dell’indicatore ESCS oscillano da un minimo di -2,50 a un massimo di 1,38; il valore soglia BASSO coincide con -0,28045;
2) i valori dell’indicatore di dispersione implicita vanno da un minimo di 0 a un massimo di 100; il valore soglia è 2,02, coincidente con la percentuale media nazionale;
3) i valori dell’indicatore di spopolamento vanno da un minimo di -25,21 a un massimo di -0,03; il valore soglia è -5,35779.
Per la scuola secondaria di primo grado:
1) i valori dell’indicatore ESCS oscillano da un minimo di -1,71 a un massimo di 1,31; il valore soglia BASSO coincide con -0,23081;
2) i valori dell’indicatore di dispersione scolastica in corso d’anno vanno da un minimo di 0 a un massimo di 11,3; il valore soglia è 0,5;
3) i valori dell’indicatore di spopolamento vanno da un minimo di -25,21 a un massimo di -0,03; il valore soglia è -5,33010.
Per la scuola secondaria di secondo grado:
1) i valori dell’indicatore ESCS oscillano da un minimo di -2,12 a un massimo di 1,37; il valore soglia BASSO coincide con -0,31243;
2) i valori dell’indicatore di dispersione scolastica in corso d’anno vanno da un minimo di 0 a un massimo di 19,07; il valore soglia è 1,33396;
3) i valori dell’indicatore di spopolamento vanno da un minimo di -20,67 a un massimo di -0,03; il valore soglia è -4,88110.
Soglie degli indicatori per la deroga alle dimensioni
Per la scuola primaria:
1) la soglia dell’indicatore di status sociale, economico e culturale “ESCS” al di sotto della quale opera la deroga è -0,28045;
2) la soglia dell’indicatore di prossimità per la dispersione scolastica nella scuola primaria al disopra della quale opera la deroga è 2,02;
3) la soglia dell’indicatore di spopolamento nella scuola primaria al di sotto della quale opera la deroga è -5,35779.
Per la scuola secondaria di primo grado:
1) la soglia dell’indicatore di status sociale, economico e culturale “ESCS” al di sotto della quale opera la deroga è -0,23081;
2) la soglia dell’indicatore di dispersione scolastica al di sopra della quale opera la deroga è 0,5;
3) la soglia dell’indicatore di spopolamento nella scuola secondaria di I grado al di sotto della quale opera la deroga è -5,33010.
Per la scuola secondaria di secondo grado:
1) la soglia dell’indicatore di status sociale, economico e culturale “ESCS” al di sotto della quale opera la deroga è -0,31243;
2) la soglia dell’indicatore di dispersione scolastica al di sopra della quale opera la deroga è 1,33396;
3) la soglia dell’indicatore di spopolamento nella scuola secondaria di II grado al di sotto della quale opera la deroga è -4,88110.
Parametri per la costituzione delle classi in deroga alle dimensioni previste
Nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nei limiti dei contingenti regionali d’organico per l’anno scolastico 2023/24, i parametri per la costituzione in deroga delle classi, escluse le pluriclassi, da prendere a riferimento per le istituzioni scolastiche sono indicati nelle seguenti disposizioni:
Per la scuola primaria, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 25.
Per la scuola secondaria di primo grado, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 26.
Per la scuola secondaria di secondo grado, possono essere costituite classi con un numero di studenti non superiore a 27.
Di seguito la previsione della quota massima del personale docente, determinata in numero di posti, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
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