Classificazione delle sanzioni disciplinare agli alunni: in allegato schemi dei comportamenti sanzionati

Classificazione delle sanzioni disciplinare agli alunni: in allegato schemi dei comportamenti sanzionati

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Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti dell’Istituto Comprensivo persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Recuperare all’autocontrollo e alla responsabilità. Migliorare la qualità dei rapporti interpersonali. Accrescere il senso di appartenenza e di cittadinanza.

Obiettivo della Scuola non è la punizione ma il potenziamento del senso di responsabilità

Aspetto fondamentale per affrontare correttamente la questione delle sanzioni disciplinari è che obiettivo principale della Scuola, anche di fronte a violazioni di doveri, non è la punizione ma il potenziamento del senso di responsabilità, del senso civico, nonché della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni richiedono puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti: la punizione è il loro fallimento

Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni, interpretate come inadeguata consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità, richiedono puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti – come ha ben indicato l’Istituto di Istruzione Superiore Omnicomprensivo “Amendola, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano, diretto con spiccate competenze manageriali e gestionali dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Di Persio, nel “Regolamento disciplinare per la “Scuola secondaria” che qui si richiama e si riprende come esempio di eccellente scuola – al fine di rimuovere le cause da cui discendono.

Si schematizzano a seguire i criteri da assumere:

  • I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa.
  • I comportamenti che configurano mancanze disciplinari vanno accertati in maniera precisa.
  • La responsabilità disciplinare è personale.
  • La sanzione disciplinare viene irrogata dopo aver invitato la persona responsabile ad esporre le sue ragioni e non senza che ne sia stata riconosciuta la diretta responsabilità.
  • Le sanzioni sono proporzionate alle infrazioni, ispirate al principio della riparazione del danno, sono temporanee e possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica.
  • L’irrogazione della sanzione presuppone attenzione a: entità dell’infrazione; età dello studente; contesto socio-economico e culturale; finalità della scuola.

Classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1)

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 – Comma 8)

Tale sanzione – adottata dal Consiglio di Classe – è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9)

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 – comma 9bis)

L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico; Con riferimento alle sanzioni, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La motivazione della sanzione

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola, nel rispetto delle norme sulla privacy. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Comportamenti sanzionati: in allegato gli schemi relativi alle diverse tipologie

Si allegano gli schemi dei comportamenti sanzionati relativi alle diverse tipologie individuate dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e declinati nell’ottimo Regolamento che abbiamo qui ripreso e in uso nell’Istituto di Istruzione Superiore Omnicomprensivo “Amendola, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano diretto brillantemente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Di Persio.

COMPORTAMENTI SANZIONATI Tipologie

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