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È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 marzo scorso il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
La norma è entrata in vigore il 1° aprile, ma acquisterà efficacia dal 1° luglio.
Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.
Le novità contenute nel nuovo codice interesseranno anche le istituzioni scolastiche.
Segnaliamo in particolare l’art. 14 riguardante le soglie di rilevanza comunitaria. Quella che principalmente riguarderà le scuole è la soglia di euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi.
Il Libro II Parte I del codice si occupa poi dei contratti di importo inferiore alle soglie europee. A proposito segnaliamo che riguarda il principio di rotazione degli affidamenti.
In applicazione di questo principio è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.
In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
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