La delega di alcuni compiti ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori, pertanto, l’incarico aggiuntivo di collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie non dà diritto a compensi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (Sentenza n. 9155 del 21 marzo 2022).
Il riconoscimento delle mansioni superiori nei primi due gradi
La sezione Lavoro della Cassazione ha accolto il ricorso del MIUR contro la sentenza della Corte di appello che, a sua volta aveva, respinto l’impugnazione formulata dallo stesso MIUR, così confermando la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta l’opposizione del Ministero al decreto ingiuntivo di pagamento in favore di un docente, avente per oggetto il preteso compenso per l’incarico aggiuntivo di docente collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie, per due anni scolastici, nonché per l’esercizio delle funzioni dirigenziali in sostituzione del dirigente scolastico in alcuni periodi.
La possibilità di avvalersi di docenti cui delegare compiti
Ribaltando le decisioni rese nei primi due gradi di giudizio, la Cassazione ha argomentato che l’articolo 25 comma 5 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, prevede che, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il Dirigente Scolastico possa avvalersi di docenti, dal medesimo individuati, al quale può delegare compiti specifici.
Il chiarimento interpretativo del 2012: la delega non è affidamento di funzioni superiori
Intercorse successivamente il decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge, il quale formulò dei chiarimenti interpretativi, stabilendo che tale norma (articolo 25, comma 5) si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori, ovvero di funzioni vicarie, anche quando detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 e, ulteriormente precisando, che il docente delegato può essere retribuito solamente attraverso oneri a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria, istituiti presso la specifica istituzione scolastica o educativa, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale scolastico.
Nessuna indennità per mansioni superiori
Per l’effetto, è stato escluso che ai docenti, cui siano stati delegati compiti da parte del Dirigente scolastico, possano attribuirsi indennità connesse allo svolgimento di funzioni superiori, poiché, in base alla normativa vigente, il rilascio della delega non costituisce affidamento di mansioni superiori, e neppure di funzioni vicarie. Al contempo, è stato previsto che le prestazioni rese dal docente in attuazione dei compiti delegati restano comunque retribuite attraverso i fondi disponibili per la remunerazione accessoria, così come statuito dal contratto collettivo nazionale.
, 2022-03-23 07:51:00, La delega di alcuni compiti ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori, pertanto, l’incarico aggiuntivo di collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie non dà diritto a compensi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (Sentenza n. 9155 del 21 marzo 2022).
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