Qualche chiarimento sul collocamento a riposo, domanda di pensione e presentazione domanda di cessazione dal servizio sulla base del diritto alla pensione.
Nella pubblica amministrazione non esiste soltanto il pensionamento di vecchiaia e quello anticipato ma anche il collocamento a riposo d’ufficio che può scattare in concomitanza di entrambe. Cerchiamo di capire quanto il collocamento a riposo viene disposto dalla pubblica amministrazione rispondendo alla domanda di un nostro lettore
Buongiorno,
sono un dipendente pubblico, ho incominciato a lavorare nell’Amministrazione Comunale a Maggio del 1980, ed a oggi ho maturato 41 anni e 10 mesi di contributi, Vorrei conoscere, con esattezza, la data di quando sarò collocato a riposo, in virtù di quanto stabilito dalla pensione anticipata ordinaria in base alla Legge Fornero(42 anni e 10 mesi),tenuto conto che lo stesso continuerà a lavorare anche nei tre mesi di finestra mobile stabilita, maturando,quindi, ai fini del TFS, 43 anni e 1 mese, e, soprattutto, vorrei sapere quanto tempo prima dovrò formulare la domanda per essere collocato a riposo.
Si ringrazia anticipatamente per tutti i consigli utili e puntuali che riuscite a divulgare.
Collocamento a riposo nella pubblica amministrazione
Il dipendente della pubblica amministrazione è collocato a riposo solo in due casi:
- al compimento dei 67 anni se ha raggiunto i 20 anni di contributi che gli permettono l’accesso alla pensione di vecchiaia;
- al compimento dei 65 anni se ha versato i contributi per accedere alla pensione anticipata; in questo secondo caso se i requisiti per l’anticipo vengono raggiunti dopo il compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni il collocamento scatta al perfezionamento dei requisiti contributivi.
Se lei, pur raggiungendo i 42 anni e 10 mesi di contributi più 3 mesi di finestra, non ha compiuto i 65 anni, non sarà collocato a riposo d’ufficio dalla sua amministrazione e dovrà presentare oltre alla domanda di pensione anche quella di cessazione dal servizio. In questo caso può anche scegliere, se lo desidera, di permanere in servizio fino al compimento dei 65 anni.
Di fatto, quindi, se lei vuole accedere alla pensione con 43 anni e 1 mese di contributi ma non ha i 65 anni per essere collocato a riposo, dovrà presentare domanda di cessazione alla sua amministrazione tenendo conto anche del preavviso obbligatorio che e tenuto a dare (e che sarà specificato nel suo CCNL di categoria). Per la domanda di pensione, invece, che deve in ogni caso presentare all’INPS le consiglio di muoversi con circa 6 mesi di anticipo rispetto alla data di decorrenza del trattamento. Deve considerare come data di decorrenza il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione della finestra di 3 mesi.
Le faccio un esempio pratico. Se lei oggi, 15 marzo 2022, ha maturato 41 anni e 10 mesi di contributi a marzo 2023 raggiungerà i 42 anni e 10 mesi necessari. Le spetterà la pensione a partire dal 1 luglio 2023, decorsa la finestra di 3 mesi. In questo caso dovrebbe presentare la sua domanda di cessazione con decorrenza 30 giugno (ultimo giorno di lavoro) e domanda di pensione con decorrenza 1 luglio 2023 (primo giorno di pensione).
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, 2022-03-15 17:36:00, Qualche chiarimento sul collocamento a riposo, domanda di pensione e presentazione domanda di cessazione dal servizio sulla base del diritto alla pensione.
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