Come si diventa insegnante di ruolo? La legge 79/2022 riforma il percorso per diventare insegnanti con i nuovi concorsi. Nella presentazione delle linee programmatiche il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha annunciato modifiche alle procedure concorsuali e una fase transitoria per risolvere il problema del precariato.
Nuovo sistema di reclutamento
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo per i docenti della scuola secondaria si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva
Concorso: requisiti
Nell’ambito del nuovo sistema, la partecipazione al concorso rappresenta il secondo step per diventare docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado. I concorsi, ricordiamolo, ai sensi dell’art. 59/10 del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) vanno banditi con cadenza annuale.
Requisiti ordinari
Ai sensi del novellato articolo 5 del D.lgs. 59/2017, come modificato dall’articolo 44 del DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), possono partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
1. per i posti comuni:
- laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso di partecipazione (abilitazione che si consegue tramite il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di cui sopra);
2. per i posti di ITP:
- laurea oppure diploma AFAM di I livello (oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso di partecipazione (abilitazione che si consegue tramite il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di cui sopra);
- sino all’a.s. 2024/25 (ai sensi dell’articolo 22/2 del D.lgs. 59/2017), titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, ossia con il solo diploma;
3. per i posti comuni e di ITP:
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + tre annualità di servizio (ai sensi dell’art. 11/14 della legge 124/99), anche non continuative, svolte negli ultimi cinque anni presso le scuole statali, di cui una specifica ossia prestata nella classe di concorso di partecipazione (il predetto servizio va maturato entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso);
4. per i posti di sostegno:
– titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il DL 36/2022 prevede anche una fase transitoria di assunzione sino al 31 dicembre 2024. Durante tale fase, possono partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (tali aspiranti completeranno il predetto percorso e conseguiranno l’abilitazione durante il primo anno contratto a tempo determinato);
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + 24 CFU (richiesti quale requisito d’accesso al concorso secondo il previgente ordinamento) conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (tali aspiranti completeranno il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e conseguiranno l’abilitazione durante il primo anno contratto a tempo determinato).
Abilitati e non abilitati
Dunque, la partecipazione al concorso, quando la riforma andrà a regime, è permessa sia agli abilitati che ai non abilitati, lo stesso dicasi durante la fase transitoria; la differenza sta nel fatto che, durante la fase transitoria, i non abilitati devono essere in possesso di almeno 30 CFU/CFA del suddetto percorso universitario o dei 24 CFU/CFA richiesti precedentemente, mentre strutturalmente i non abilitati dovranno aver svolto i tre anni di servizio, come sopra indicato.
Ricordiamo su questo punto che si attende il DPCM previsto dalla legge. Sarebbe dovuto arrivare entro il 31 luglio ma allo stato attuale non c’è traccia. Sarà il prossimo Governo ad occuparsene e non è escluso che possano esserci modifiche rispetto a quanto previsto.
Concorso: prove
Il concorso (ai sensi del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022) si articola in:
- prova scritta, consistente in più quesiti a risposta aperta (ciò per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 79/2022 e in attesa che vengano emanate le linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti, da parte dell’apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell’Istruzione);
- prova orale, nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico;
- valutazione dei titoli;
- graduatorie di merito degli abilitati, stilata in base ai punteggi delle prove e dei titoli, in cui entrano a far parte anche gli idonei (provvedimento quest’ultimo previsto sempre dal DL 36/2022, che ha novellato al riguardo il DL 73/2021);
- graduatorie di merito dei non abilitati, stilata in base ai punteggi delle prove e dei titoli; sottolineiamo che il DL 36/2022 ha previsto l’inserimento in GM degli idonei solo per la graduatoria degli abilitati.
Evidenziamo che, sino al 31 dicembre 2024, la prova scritta può essere preceduta da una prova preselettiva d’accesso (alla medesima prova scritta); a tal fine, entro trenta giorni dal bando di concorso, il Ministro dell’Istruzione propone la predetta prova preselettiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, che emana il relativo decreto.
Le graduatorie di merito sono 2
Al termine del concorso, come detto sopra, viene stilata la graduatoria di merito, in realtà le graduatorie sono due:
- quella dei docenti che hanno partecipato al concorso con l’abilitazione;
- quella dei docenti che hanno partecipato al concorso senza abilitazione: docenti con titolo di studio e 3 anni di servizio (vedi sopra), requisiti previsti strutturalmente; docenti con titolo di studio e 30 CFU/CFA ovvero 24 CFU/CFA (vedi sopra), requisiti previsti per la sola fase transitoria.
I vincitori di concorso abilitati sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori non abilitati. Questi ultimi, inoltre, sono assunti in servizio solo se residuino posti vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
Precisiamo che, dopo il concorso e l’inserimento in due distinte graduatorie, il percorso dei vincitori abilitati e di quelli non abilitati si differenzia:
- i vincitori abilitati vengono subito assunti in ruolo e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio;
- i vincitori non abilitati sono assunti con contratto a tempo determinato, stipulato con l’USR cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, con oneri a loro carico. Superata la prova finale del citato percorso, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio (tali aspiranti, dunque, vengono immessi in ruolo l’anno successivo a quello di assunzione dalle GM, dopo il conseguimento dell’abilitazione).
Bisogna evidenziare che il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale è diverso per i docenti che partecipano al concorso con 24 CFU/CFA ovvero almeno 30 CFU/CFA e per quelli che partecipano con 3 anni di servizio.
Le novità nella fase transitoria
Secondo il ministro l’attuale quadro normativo concorsuale necessita di “alcune migliorie anche in relazione alla riduzione del precariato e i percorsi transitori necessari“.
“L’obiettivo è preciso – spiega Valditara: realizzare un quadro transitorio che a regime sia in grado di garantire la qualità del profilo docente e di attrarre quanti vogliano affacciarsi alla professione, garantendo il necessario rinnovamento generazionale“.
, 2022-12-06 16:46:00, Come si diventa insegnante di ruolo? La legge 79/2022 riforma il percorso per diventare insegnanti con i nuovi concorsi. Nella presentazione delle linee programmatiche il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha annunciato modifiche alle procedure concorsuali e una fase transitoria per risolvere il problema del precariato.
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