Come diventare insegnanti, scatta lallarme: Chiusi i 24 CFU. Un danno per i neolaureati, al momento non cè un canale per la formazione dei futuri docenti [VIDEO]

Come diventare insegnanti, scatta lallarme: Chiusi i 24 CFU. Un danno per i neolaureati, al momento non cè un canale per la formazione dei futuri docenti [VIDEO]

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“Per ora i 24 CFU sono stati chiusi in tutte le Università. La decretazione dei 60 CFU non è ancora uscita. In questo momento non c’è nessun canale di formazione per gli studenti che si laureano e vogliono diventare insegnanti”.

Così Mariano Venanzi, docente di discipline scientifiche dell’Università Tor Vergata di Roma, intervistato dalla nostra inviata Patrizia Montesanti a margine del Convegno nazionale ANFIS dal titolo “Formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria: la transizione dai 24 ai 60 CFU/CFU”.

Se teniamo conto che a Tor Vergata nei 24 CFU abbiamo avuto circa 1000 studenti che gratuitamente hanno avuto accesso ai 24 CFU – prosegue Venanzi – per i nostri laureati in questo momento è veramente un danno. Non c’è un canale di formazione”.

C’è una lunga tradizione: è cresciuta una buona comunità di docenti preparati a livello universitario per assolvere a questi compiti“, conclude l’insegnante universitario.

Il Dpcm e i 60 CFU

Come sappiamo, ad oggi, manca il DPCM che regola i 60 CFU per la formazione iniziale degli insegnati, dunque un tassello importantissimo del reclutamento.

Peraltro resta da capire l’aspetto forse più controverso e che in realtà desta maggiore attenzione, ovvero il nodo della selezione iniziale per accedere al percorso.

Si tratterà di un corso a numero chiuso? Come sarà garantito l’accesso? Informazioni che al momento non si conoscono ma che potrebbero in qualche modo fare la differenza.

Il DPCM formazione iniziale

Il DPCM dovrebbe definire

  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
  • il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.

Nell’ambito dei 60 CFU sarà comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il decreto stabilirà poi i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

Il costo di partecipazione al corso è interamente attribuito ai corsisti ma vi sarà un prezzo “calmierato” ossia la proposta di un tetto massimo che le Università potranno proporre.

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