La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 31488 del 03.11.2021) ha confermato la condanna del MIUR a erogare in favore del docente coordinatore provinciale di educazione fisica, il “compenso per ore eccedenti” previsto dal contratto collettivo. Il compenso rivendicato dal docente non è stato ritenuto riconducibile alle erogazioni derivanti dal finanziamento delle attività complementari di educazione fisica (progetti di avviamento alla pratica sportiva) rientranti nei P.O.F. proposti dai singoli istituti.
L’articolo Compenso per ore eccedenti: quando è dovuto al docente coordinatore provinciale? Sentenza sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 31488 del 03.11.2021) ha confermato la condanna del MIUR a erogare in favore del docente coordinatore provinciale di educazione fisica, il “compenso per ore eccedenti” previsto dal contratto collettivo. Il compenso rivendicato dal docente non è stato ritenuto riconducibile alle erogazioni derivanti dal finanziamento delle attività complementari di educazione fisica (progetti di avviamento alla pratica sportiva) rientranti nei P.O.F. proposti dai singoli istituti.
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