Concorsi infanzia e primaria, nonché secondaria: la legge 104/92 non va dichiarata nella domanda di partecipazione. Quando servirà.
- Bandi di concorso: scuola dell’infanzia e primaria; scuola secondaria di primo e secondo grado
- Requisiti: scuola secondaria – scuola dell’infanzia e primaria
- Domanda: entro il 9 gennaio 2024 – ACCEDI
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Legge 104/92
Diversi lettori ci chiedono dove devono inserire nella domanda di partecipazione al concorso (sia infanzia/primaria che secondaria) la legge n. 104/91 di cui fruiscono perché soggetti con disabilità personale ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità.
Rispondiamo che nella domanda di partecipazione al concorso non va inserita la legge 104/92, che sarà sfruttata in seguito, dopo la vittoria del concorso e all’atto dell’assegnazione della sede/scuola. Precisiamo al riguardo che gli aspiranti delle GM, ai fini dell’assunzione in ruolo, saranno chiamati a presentare due distinte istanze, previa convocazione da parte dell’USR competente:
- nella prima domanda indicheranno, in ordine di gradimento, le province in cui essere assegnati e in tale fase la legge 104/92 non si applica, come si legge nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo 2023/24: A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla 7 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia;
- nella seconda istanza indicheranno i comuni/scuole ove ottenere la sede (scuola) di titolarità ed è in questa fase che si applica la legge 104/92, come si legge sempre nelle succitate istruzioni operative: A.6. L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Dunque, nella domanda di partecipazione al concorso non si troverà la sezione relativa alla 104/92 ma solo quella relativa alla riserva di posti, che cosa ben diversa: la prima permette di scegliere la sede prima; la riserva dà diritto all’assunzione su un determinato numero di posti (a prescindere dalla posizione in GM).
Priorità: destinatari
Per completezza di informazione, sebbene l’informazione riguardi una fase successiva, ricordiamo che la precedenza nella scelta della sede spetta agli aspiranti di cui:
- all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
- all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (docenti con disabilità grave);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili; coniuge; genitore).
La precedenza, come sopra riportato, spetta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo (condizioni di cui all’art. 13 del CCNI 2022/25):
- il personale disabile, di cui all’art. 21 e all’art. 33/6 della legge 104/92, fruisce della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza …
- il personale che assiste soggetto con grave disabilità (figlio ovvero fratello/sorella; tutela legale; coniuge, genitore) beneficia della precedenza all’interno e per la provincia comprendente il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile …
Considerato che le precedenze sono riconosciute alle condizioni sopra riportate, le medesime si possono applicare, nell’ambito delle operazioni di immissione in ruolo-assegnazione della sede, ai soli aspiranti assegnati nella provincia in cui è ubicato il comune di residenza del medesimo aspirante con disabilità (in caso di docente con disabilità personale) ovvero il comune di residenza/domicilio del figlio, fratello/sorella, coniuge, genitore (tutela legale) con grave disabilità (in caso di assistenza).
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Concorsi infanzia primaria e secondaria, domanda entro il 9 gennaio: la legge 104 non va inserita. Servirà in seguito
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