Le graduatorie di merito del concorso scuola dell’infanzia/primaria nonché secondaria di primo e secondo grado comprenderanno anche candidati che, in virtù del servizio svolto, fruiranno della prevista quota di posti riservati.
Articolazione concorso
I concorsi, per l’accesso ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria nonché per secondaria di primo e di secondo grado, si articolano in:
- prova scritta (punteggio massimo 100 p.; si supera con un punteggio minimo pari a p. 70/100)
- prova orale (punteggio massimo 100 p.; si supera con un punteggio minimo pari a p. 70/100)
- valutazione dei titoli (punteggio massimo attribuibile pari a 50 punti).
All’esito delle succitate prove e della valutazione dei titoli, le commissioni giudicatrici redigono le relative graduatorie di merito, tenuto conto della quota di riserva dei posti destinata ai docenti in possesso di determinati requisiti di servizio, secondo quanto disposto dall’articolo 59/10-bis del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021.
Riserva posti per servizio
Recependo quanto disposto dal succitato DL n. 73/2021, il DM n. 205/2023 (disciplinante i concorsi per la secondaria) e il DM 206/2023 (disciplinante i concorsi per la scuola dell’infanzia e primaria) prevedono, al medesimo articolo 13, commi 9 e 10, quanto di seguito indicato:
- è prevista una riserva di posti, pari al 30% che si applica per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto (nel caso della scuola dell’infanzia/primaria per le tipologie di posto di partecipazione);
- sono beneficiari della riserva gli aspiranti che, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano svolto presso le scuole statali un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti;
- uno dei tre anni di servizio deve essere specifico, ossia svolto per la classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa al concorso e si beneficia della riserva;
- è valido solo il servizio nelle scuole statali;
- i tre anni scolastici si computano secondo quanto previsto dall’art. 11/14 della legge n. 124/99 [in base al quale, per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014)];
- la riserva vale in una sola regione;
- la percentuale di posti riservati si calcola con arrotondamento per difetto;
- la riserva si applica, solo se il numero di posti banditi per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia pari o superiore a quattro;
- per fruire della riserva dei posti è necessario superare sia la prova scritta che quella orale. Ciò comporta la pubblicazione dell’elenco di tutti i candidati, che superano le prove con i punteggi conseguiti (compresi gli aspiranti che non rientrano nel numero dei posti banditi), in modo da individuare coloro i quali, in base alla riserva, accedono alla graduatoria di merito finale (ove vanno graduati i soli vincitori). Conseguentemente, può accadere che un candidato, il quale supera le prove ma non rientra nel nel numero dei posti banditi (e quindi non è vincitore), sia incluso in GM grazie alla riserva di posti fruita in virtù del servizio svolto.
Graduatorie di merito
Le graduatorie di merito, come detto sopra, vanno redatte all’esito delle prove (scritta e orale) e della valutazione dei titoli, attribuendo a ciascun candidato il punteggio massimo di 250 punti (frutto della somma di: voto prova scritta + voto prova orale + punteggi titoli).
Le graduatorie:
- sono redatte dalla commissione giudicatrice, sulla base della somma dei punteggi derivanti da prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli (valutazione effettuata per i soli docenti che superano tutte le prove);
- sono distinte per classe di concorso e tipologia di posto per la secondaria;
- sono distinte per tipologia di posto e per il sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria;
- comprendono i soli vincitori, cioè i candidati che superano le prove e rientrano nel numero die posti banditi;
- possono essere integrate, in caso di eventuali rinunce all’immissione in ruolo, nel limite dei posti banditi, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali (i cosiddetti idonei);
- sono redatte tenendo conto della riserva di posti, secondo quanto sopra illustrato;
- sono redatte tenendo conto della preferenze di cui all’articolo 5/4 del DPR n. 487/94 e che si applicano a parità di punteggio; Tra le preferenze quella di genere
- sono approvate con decreto del dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale;
- sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Per le tipologie di posto (scuola infanzia/primaria) e classi di concorso e tipologie di posto (per la secondaria) per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione;
- hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle GM del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.
In caso di rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito, si decade dalla specifica e relativa graduatoria relativa.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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Leggi l’originale qui:
Concorsi infanzia primaria e secondaria, redazione GM: punteggi e candidati. Quando scatta riserva posti