Con l’approvazione da parte della commissione europea dei decreti ministeriali volti a disciplinare la procedura concernente lo svolgimento dei prossimi concorsi per il reclutamento dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado è plausibile pensare che entro il mese di novembre del 2023 saranno pubblicati i relativi bandi con le novità introdotte dal decreto 75 del 22 giugno 2023.
Per i concorsi banditi durante il periodo di attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), è esclusa la prova preselettiva, mentre è previsto soltanto una prova scritta, una orale e una graduatoria finale data dalla somma del punteggio conseguito nelle due prove e dai titoli posseduti.
Assunzione in ruolo
I candidati meglio collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, saranno immessi in ruolo; qualora dovessero verificarsi delle rinunce si procederà alla nomina dei candidati in ordine di graduatoria.
Abilitazione
Il superamento della procedura concorsuale, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, non prevede l’acquisizione dell’abilitazione, mentre per la scuola dell’infanzia e primaria i titoli di partecipazione sono già abilitanti.
Come conseguire l’abilitazione
Per i docenti che non hanno l’abilitazione e che possono partecipare al concorso, la normativa prevede la possibilità di conseguire l’abilitazione contestualmente ai 60 CFU iscrivendosi ai percorsi di formazione iniziale, a proprie spese.
Fase transitoria
Il DPCM del 4 agosto 202, pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 settembre del 2023, ha previsto una fase transitoria, durante la quale sono attivati dei percorsi formativi iniziali per il conseguimento dei 30 e dei 36 CFU per i docenti di ruolo e che intendono conseguire altra abilitazione e per i docenti in possesso di 30 o 24 CFU.
Tempi
La disposizione normativa prevede che i suddetti percorsi possano finire entro il mese di febbraio del 2024 e comunque entro il 31 maggio 2023.
Percorsi per 30 e 36 CFU
Possono partecipare per il conseguimento dei 30 o 36 CFU i docenti: vincitori di concorso senza abilitazione, con tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio; o docenti che intendono conseguire altra abilitazione; mentre per il conseguimento dei 36 CFU vi partecipano i docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022.
Mancato superamento della prova finale
La normativa vigente prevede inoltre che il docente che non dovesse superare la prova finale del percorso di formazione volto a conseguire i CFU, potrà sostenerla soltanto per una seconda volta. Qualora non dovesse superarlo per la seconda volta sarà cancellato quale vincitore del concorso e dalla relativa graduatoria.
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