Concorsi scuola: il 2023 si chiude con i bandi per infanzia e primaria DDG n. 2576 e secondaria DDG n. 2575 del 6 dicembre. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 9 gennaio 2024 ore 23:59. La prova scritta probabilmente si svolgerà a ridosso della chiusura delle domande, considerando i tempi tecnici necessari. Seguirà la prova orale (e pratica per le classi di concorso che la prevedono), la chiusura delle operazioni è prevista necessariamente entro le immissioni in ruolo 2024/25. Poi partirà il secondo concorso della fase transitoria PNRR.
Le assunzioni sono previste nell’estate del 2024
I concorsi 2023/24 sono pensati come procedure “smart”.
Per la prova scritta il Ministero pensa a 6 sessioni per infanzia primaria, 20 per la secondaria.
In questo modo in meno di un mese sarà possibile “liquidare” la prova scritta, un tempo record se si considera che nel 2022 – ai tempi si svolgeva la prova del concorso ordinario 2020 – è stato necessario il periodo 14 marzo – 27 maggio.
La decisione di impostare la prova scritta, computer based a risposta immediata, su argomenti comuni a tutte le classi di concorso permette di svolgere con un’unica prova più classi di concorso, sostegno compreso.
Inutile dire che si comprimono anche le possibilità di successo, ma questo è un dato che non rientra nelle statistiche.
Il Ministero pensa anche a incentivi per il personale che farà parte di commissioni che svolgeranno i lavori con una certa celerità.
Dunque “presto e bene” dovrebbe essere il leitmotiv del concorso 2023.
La graduatoria di merito sarà solo per i vincitori, non ci saranno idonei
La graduatoria di merito del concorso ordinario 2023 – sia infanzia primaria che secondaria – sarà formata esclusivamente dai vincitori.
Si tratta di coloro che, nella somma dei punteggi di prova scritta, prova orale e titoli si colla all’interno del numero dei posti a bando.
E’ prevista la riserva dei posti del 30% per i candidati con tre anni di servizio negli ultimi dieci nelle scuole statali, di cui uno specifico, anche non consecutivi. Come funziona
E’ prevista l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
Quanto durano le graduatorie
Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
E’ dunque necessario, in questo concorso 2023, non solo superare le prove ma anche collocarsi nel numero dei posti a bandi. Altrimenti la partecipazione diventerà inutile perché non darà alcun vantaggio in termini di acquisizione dell’abilitazione.
Dopo 6 mesi un nuovo concorso
Il Ministero ha già comunicato ai sindacati di voler pubblicare a settembre /ottobre 2024 il secondo concorso della fase straordinaria PNRR.
Al secondo concorso potranno verosimilmente partecipare coloro che non avranno superato il primo concorso, più coloro che nel frattempo avranno acquisito il titolo di accesso (30 dei 60 CFU utili per l’abilitazione).
Se saranno rispettate le tempistiche, si tratterà di due possibilità una a ridosso dell’altra, in modo che l’accesso nei percorsi di abilitazione sia continua e diventi strutturale.
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È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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Autore dell’articolo redazione