Concorsi scuola secondaria 2023: pochi posti e graduatorie con i vincitori, possibile scorrimento solo per rinunce

Concorsi scuola secondaria 2023: pochi posti e graduatorie con i vincitori, possibile scorrimento solo per rinunce

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Le graduatorie di merito dei prossimi concorsi della scuola secondaria comprenderanno i soli vincitori, fermo restando il previsto scorrimento per eventuali rinunce. Redazione, durata e utilizzo GM.

Regolamento concorsi secondaria

Il MIM ha già predisposto il DM, che disciplinerà i prossimi concorsi della scuola secondaria e in relazione al quale il CSPI ha già espresso il previsto parere, per cui se ne attende adesso la pubblicazione ufficiale.

Il decreto disciplinerà i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e dal DL 75/2023. Tali disposizioni hanno modificato, a loro volta, il D.lgs. 59/2017, che delinea il nuovo sistema di formazione e reclutamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Prossime procedure

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR,  in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, saranno bandite due procedure concorsuali, la seconda delle quali sarà avviata successivamente all’attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del D.lgs. 59/2017 e dell’attuativo DPCM 60 CFU (di cui si attende la pubblicazione), in modo da far partecipare anche coloro che abbiano conseguito ovvero stiano per conseguire 30 CFU/CFA del suddetto percorso.

Le due procedure dovrebbero essere bandite entro il 31/12/2024, termine dopo il quale finisce la prevista fase transitoria e dovrebbe finire il periodo di attuazione del PNRR.

Per i posti e i requisiti di partecipazione

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Prove

Fase transitoria

Durante la fase transitoria e durante il periodo di attuazione del PNRR, il concorso si articolerà in:

  • prova scritta costituita da quesiti a risposta multipla;
  • prova orale;
  • valutazione titoli.

Dopo la fase transitoria

Al termine del periodo di attuazione del PNRR e della fase transitoria, il concorso si articolerà in:

  • eventuale prova preselettiva
  • prova scritta;
  • prova orale;
  • valutazione titoli.

La prova scritta:

  • qualora non si svolga la prova preselettiva, sarà la medesima di quella sopra indicata, ossia costituita da 50 quesiti a risposta multipla;
  • qualora si svolga la prova preselettiva, sarà costituita da quesiti 10 quesiti a risposta aperta.

Graduatoria di merito

A prescindere dalla prove e dalla fase di svolgimento (transitoria e a regime), le graduatorie di merito dei prossimi concorsi della scuola secondaria, da stilare al termine delle prove e della valutazione dei titoli, presentano le medesime caratteristiche e sono redatte secondo i medesimi criteri e indicazioni:

  • la graduatoria di merito è unica, per cui in essa confluiscono i docenti vincitori di concorso abilitati e non abilitati (ricordiamo che sia durate che dopo la fase transitoria, sebbene con requisiti diversi, partecipano al concorso anche i docenti non abilitati; questi, al proprio turno di nomina, vengono assunti a tempo determinato, quindi integrano la formazione con l’acquisizione dei CFU/CFA richieste per l’abilitazione e poi sono assunti a tempo indeterminato. Ne abbiamo parlato in “Concorsi scuola secondaria, requisiti di partecipazione per il primo e il secondo. Differenza abilitati e non”);
  • la commissione redige la graduatoria di merito, distinta per classe di concorso e tipologia di posto, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli; quindi i candidati vengono graduati in base al punteggio conseguito nelle predette prove e nella valutazione dei titoli posseduti; a parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 487/94;
  • la valutazione dei titoli è effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove;
  • il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 250 punti: 100 p. al massimo per la prova scritta; 100 p. al massimo per la prova orale; 50 p. al massimo per i titoli (non è considerato il punteggio conseguito nell’eventuale preselettiva che, come detto, non potrà essere svolta durante la fase transitoria, ma solo dopo);
  • la graduatoria è composta da un numero di candidati pari a quello dei posti banditi; è prevista l’integrazione della medesima graduatoria, sempre nel limite dei posti banditi, in seguito ad eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, integrazione con i candidati che abbiano superato le prove conseguendo il punteggio minimo previsto per ciascuna di esse (p. 70/100 per la prova scritta e p. 70/100 per la prova orale);
  • le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all’USR competente, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e pubblicate nell’albo e sul sito dell’USR. In caso di aggregazione interregionale di alcune procedure (classi di concorso), sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione;
  • decadono dalle graduatorie i candidati che rinunciano al ruolo; in tal caso, si decade dalla specifica graduatoria da cui si era stati individuati e in riferimento alla quale si è espresso rinuncia;
  • le graduatorie hanno validità annuale, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo;

Riguardo all’ultimo punto, evidenziamo che resta fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo. Ciò anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

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Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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