I prossimi concorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre che agli aspiranti al ruolo, interessano anche a chi vorrebbe svolgere il ruolo di presidente o componente la commissione. Requisiti e condizioni ostative.
Concorsi secondaria: DPCM, regolamento e prossime procedure
DPCM autorizzazione
Pubblicato in G.U. il DPCM di autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per 30.216 posti, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno.
Regolamento
Quanto al DM, che disciplinerà le succitate procedure concorsuali, il CSPI ha già espresso il previsto parere, per cui se ne attende adesso la pubblicazione ufficiale. Il decreto disciplinerà i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e dal DL 75/2023. Tali disposizioni hanno modificato, a loro volta, il D.lgs. 59/2017, che delinea il nuovo sistema di formazione e reclutamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Prossime procedure
Le prossime due procedure concorsuali saranno bandite al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali del PNRR e rientreranno nella prevista fase transitoria (che durerà sino al 31/12/2024). Il secondo dei predetti concorsi sarà bandito dopo l’attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del D.lgs. 59/2017 e dell’attuativo DPCM 60 CFU (di cui si attende la pubblicazione), in modo da far partecipare anche coloro che hanno conseguito ovvero stiano per conseguire 30 CFU/CFA del citato percorso.
Per i requisiti di partecipazione alla prima e alla seconda procedura concorsuale leggi qui
Per le caratteristiche delle prove leggi “Concorsi scuola secondaria: come si articolano e differenze prova scritta prima e dopo PNRR. Possibile preselettiva”.
Composizione commissioni giudicatrici
Ciascuna commissione è composta da:
- un presidente
- due docenti, cui si aggiunge in qualità di membro aggregato un docente titolare dell’insegnamento della lingua inglese, a meno che tra i componenti (ossia i due docenti membri della commissione) non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l’insegnamento della predetta lingua.
Evidenziamo che:
- la funzione di presidente può essere svolta da un professore universitario o da un dirigente tecnico oppure da un dirigente scolastico;
- i membri aggregati svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche (per la lingua inglese);
- a ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze di cui alla tabella n. 9 (relativa al comparto scuola), allegata al DPCM del 26 giugno 2015;
- per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente;
- qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni (per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti), con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente;
- la composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
Gli aspiranti presidenti delle commissioni istituite per i posti comuni devono possedere i requisiti di seguito indicati:
- per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
- per i dirigenti tecnici, preferibilmente appartenere o essere appartenuti allo specifico settore;
- per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.
Questi, invece, i requisiti degli aspiranti presidenti delle commissioni istituite per i posti di sostegno:
- per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione su sostegno;
- per i dirigenti tecnici, preferibilmente aver maturato documentate esperienze nell’ambito del sostegno ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione su sostegno. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
- per i dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto scuole del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
Requisiti componenti e membri aggregati
Componenti
I docenti delle scuole statali, al fine di essere nominati come componenti le commissioni per posto comune, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso;
- avere documentati titoli o esperienze riguardanti l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.
I docenti AFAM, al fine di essere nominati in qualità di componenti le commissioni, devono:
- appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso;
- aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.
I docenti delle scuole statali, al fine di essere nominati come componenti le commissioni per posto di sostegno, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso;
- avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.
Si precisa che, in caso di indisponibilità oppure carenza di candidati con i requisiti suddetti, il dirigente preposto all’USR:
- nomina in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso cui si riferisce la procedura concorsuale; oppure
- nomina personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.
Precedenze
Ai fini della nomina come componente di commissione, costituisce criterio di precedenza il possesso di uno dei seguenti titoli:
- dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 al DDG 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51/6 della L. n. 449/1997 ovvero dell’articolo 1/14 della L. n. 230/2005 ovvero dell’articolo 22 della L. n. 240/2010; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
- aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
- per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
- diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
- diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Membri aggregati
I componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere:
- docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari nella classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l’insegnamento della suddetta lingua.
In caso di indisponibilità oppure di carenza di aspiranti con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR nomina in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso cui si riferisce la procedura, ovvero nomina personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.
Componenti o presidenti: chi non può svolgere incarico
Non possono svolgere l’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici, coloro i quali si trovino in una delle condizioni di seguito riportate:
- avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
- avere in corso procedimenti disciplinari, ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
- essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
- essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso;
- a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
- svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
- essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
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