Concorso a cattedra A022, quesito sulla congiunzione “ebbene”: candidato allega valutazioni Accademia della Crusca e viene ammesso all’orale

Concorso a cattedra A022, quesito sulla congiunzione “ebbene”: candidato allega valutazioni Accademia della Crusca e viene ammesso all’orale

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Il Consiglio di stato (Ordinanza 28 luglio 2022) ha ammesso con riserva, alla prova orale del concorso ordinario, un candidato che aveva conseguito un punteggio di 66/100, condividendo le deduzioni sul quesito n. 42 riguardante la congiunzione “ebbene” supportate dalle valutazioni dell’Accademia della Crusca, oltre a quelle del quesito n. 23.

Il rigetto del Tar

Con ordinanza del 10 giugno 2022 il TAR per il Lazio (Sezione III Bis) aveva rigettato l’istanza cautelare richiesta da un candidato al concorso ordinario scuola secondaria di primo e secondo grado (D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23) per il profilo posti comuni, classe di concorso A022 Regione Lombardia.

Il candidato aveva reclamato l’accertamento del diritto di essere ammesso alla prova orale del suddetto concorso e di ottenere il risarcimento di tutti i danni a causa del provvedimento di non ammissione, avendo lo stesso conseguito un punteggio di 66/100, e sostenendo l’illegittimità del punteggio attribuitogli per la prova scritta. Secondo la tesi difensiva risultavano errati due quesiti, pure essi fatti oggetto di gravame. Tuttavia, la doglianza riferita al quesito n. 42 della prova del ricorrente non era apparsa, al TAR, assistita da fumus boni iuris, in quanto dal supporto probatorio fornito dal medesimo, per il collegio, era emerso semplicemente che la risposta data era idonea ad aggiungere un “ulteriore elemento qualitativo nella classificazione della congiunzione in questione (“ebbene”) che però non ne muta, anzi ne presuppone la funzione conclusiva indicata come risposta corretta dall’Amministrazione”. Per l’effetto, a fronte del punteggio conseguito (66/100) non sussistevano gli elementi per ritenere superata la prova cd. di resistenza sulla concreta possibilità di ottenere il punteggio minimo di 70/100 per accedere alla prova orale, così respingendo l’istanza cautelare.

L’ammissione con riserva all’orale

Il 28 luglio 2022 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) con ordinanza N. 366/2022  ha accolto l’appello avverso l’ordinanza cautelare oggetto di rigetto da parte del Tar, disponendo l’ammissione dell’appellante con riserva alle prove orali. Nella specie, il collegio di seconde cure ha ritenuto che, alla luce delle deduzioni del candidato appellante, supportante da numerose allegazioni, tra le quali anche le autorevoli valutazioni espresse dall’Accademia della Crusca relativamente al quesito contrassegnato con il n. 42, sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare riproposta in sede di appello. Nella specie, il candidato ha totalizzato un punteggio di 66/100 nel test somministrato e, ai fini della prova di resistenza, considerando la prevista attribuzione di due punti per ogni risposta corretta e le contestazioni rivolte contro quesito n. 42, e quello contrassegnato con il n. 23 del compito, l’appellante verrebbe a raggiungere il punteggio minimo stabilito. Per l’effetto, l’accoglimento della domanda cautelare ha comportato l’ammissione con riserva alla prova orale, che è in corso di svolgimento, e nel frattempo verrà fissata l’udienza per trattare il merito della vicenda.

, 2022-07-29 16:05:00, Il Consiglio di stato (Ordinanza 28 luglio 2022) ha ammesso con riserva, alla prova orale del concorso ordinario, un candidato che aveva conseguito un punteggio di 66/100, condividendo le deduzioni sul quesito n. 42 riguardante la congiunzione “ebbene” supportate dalle valutazioni dell’Accademia della Crusca, oltre a quelle del quesito n. 23.
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