Concorso ATA 24 mesi, per cambiare provincia bisogna passare dalla terza fascia nel 2024 [VIDEO]

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Fino al 18 maggio è possibile presentare domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. La domanda si compila su Polis Istanze online ed è necessario essere in possesso di SPID/CIE. I supplenti inseriti nelle graduatorie di terza fascia possono presentare domanda, se hanno maturato i 24 mesi di servizio richiesti, ma non possono cambiare provincia.

Il tema, molto dibattuto, è stato affrontato anche durante la diretta di Orizzonte Scuola del 26 aprile, dedicata all’aggiornamento delle graduatorie di prima fascia ATA. A rispondere ai dubbi dei lettori Cristina Dal Pino di Anief.

La normativa vigente non permette di cambiare provincia – spiega Dal Pino –Il cambio è possibile in terza fascia. Bisogna quindi aspettare l’aggiornamento della terza fascia nel 2024. E poi – aggiunge la sindacalista – nel 2025 l’aspirante può inserirsi nella graduatoria di prima fascia. Anief sta facendo una lotta da anni per questo. E’ assolutamente ingiusto, chiediamo l’equiparazione ai docenti. Non è possibile che non si possa cambiare provincia“.

Concetto ribadito in 36:43 La domanda di prima fascia si può fare in una regione diversa da quella di terza fascia?

Gli aspiranti possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, nella regione e provincia in cui prestano attualmente servizio” scrive il Ministero nelle indicazioni sulla compilazione della domanda.

E d’altra parte i requisiti richiesti lo specificano chiaramente:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Rivedi la diretta con Dal Pino

Concorso ATA 24 mesi 2023: domande dal 27 aprile. Requisiti, calcolo servizio, punteggio e novità [SPECIALE]

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