Sono stati pubblicati i decreti 1391 dell’11 agosto 2023 e 133 dell’11 luglio con le indicazioni per lo svolgimento della terza procedura assunzionale destinata ai collaboratori scolastici ex LSU, ai sensi del comma 5-septies dell’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, a seguito dell’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole.
Le domande saranno disponibili dal 17 agosto, questa la data indicata dal ministero durante la recente riunione con i sindacati, e comunque da quando il bando sarà pubblicato sul sito inPA.
Chi può partecipare?
I requisiti richiesti, da possedere entro l’8 settembre 2023, data di scadenza della domanda:
Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia
e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Il computo è effettuato sull’anno solare. In caso di mancata maturazione dell’anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti
ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del requisito di partecipazione, relativo all’anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d’anno sono da considerare quale servizio effettivo.
Sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall’anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici.
I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.
Come provare l’aver svolto il servizio
Lo svolgimento dei servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d’ufficio da parte degli UU.SS.RR., delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli UU.SS.RR. verificandone la conformità a quelli disponibili
negli archivi dell’INPS.
Non sono ammessi:
- coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l’interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
- coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all’articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Procedura su base provinciale
La procedura selettiva si svolge su base provinciale. Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.
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