Gli aspiranti al prossimo concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, al momento impegnati nella presentazione dell’istanza di partecipazione, si pongono domande sul vincolo previsto per i neoassunti e su cosa è possibile fare durante i tre anni di blocco.
Il vincolo per i docenti neoassunti in ruolo è previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023):
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Dunque, ai docenti di tutti i gradi di istruzione, a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a partire della assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2023/24, si applica quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017:
[…] Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Alla luce del testo sopra riportato, i neoassunti in ruolo dal 2023/24:
- devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo, dopo il superamento dell’anno di prova (art. 3/3 DM 138).
Evidenziamo che gli anni di blocco diventano, in pratica, quattro nel caso di docenti vincitori di concorso senza abilitazione, i quali saranno dapprima assunti a tempo determinato, conseguiranno (nel corso dell’anno a tempo determinato) l’abilitazione [seguendo uno dei percorsi di 36 CFU (per chi partecipa con titolo studio + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022) oppure di 30 CFU (per chi partecipa con titolo studio + tre anni di servizio), poi, l’a.s. successivo saranno assunti in ruolo e sosterranno l’anno di prova.
Il blocco della mobilità potrà essere attenuato dalle circostanze inserite nell’Ipotesi di contratto (ancora da firmare definitivamente)
Le deroghe andrebbero a tutelare alcune categorie individuate nell’art. 36 dell’Ipotesi di Contratto
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la
partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo
decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”.
Bisogna dunque attendere il consolidarsi della normativa per avere una risposta definitiva.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Seguo da anni il vostro sito con aggiornamenti giornalieri su notizie scuola. Devo partecipare al concorso straordinario ter, probabilmente in altra regione diversa da quella di residenza. Cortesemente potrei ricevere un vostro articolo in cui sono chiariti i vari casi dei vincoli triennali, della possibilità o impossibilità di chiedere assegnazione provvisoria in altra regione/provincia ecc.? Grazie infinite
Tenuto conto della normativa sopra riportata e illustrata, il nostro lettore:
– sarà sottoposto al succitato vincolo triennale, ivi compreso l’anno di prova, a meno che non rientri in una delle sopra riportate deroghe;
– se non abilitato, dovrà permanere per 4 anni nella scuola di assunzione; in tal caso, il primo anno, essendo assunto a tempo determinato, non potrà far nulla se non restare nella scuola in questione;
– durante i tre anni di blocco:
- potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione provinciale, ricorrendone naturalmente i motivi;
- una volta superato l’anno di prova, potrà accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbia titolo;
- non potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale;
- non potrà presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) sia provinciale che interprovinciale.
Concorso secondaria
Concorsi fase transitoria
Il concorso in esame, bandito con DDG 2575/2023, è il primo dei due previsti concorsi nell’ambito della fase transitoria, che accompagnerà il passaggio al nuovo sistema di reclutamento di cui al D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), a sua volta modificato dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e dal DL n. 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023).
Requisiti primo concorso
Al concorso già bandito possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti di seguito riportati:
– posti comuni (è sufficiente uno dei seguenti requisiti)
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso Cosa controllare per il titolo oppure
- tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 Ecco cosa bisogna indicare per i 24 CFU [IMPORTANTE]
– posti di ITP (è sufficiente uno dei seguenti requisiti)
- laurea di primo livello + abilitazione oppure
- diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).
– posti di sostegno
- titolo di accesso completo alla classe di concorso più diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato la domanda di riconoscimento).
Come, dove e quando presentare domanda
La domanda di partecipazione al concorso si presenta esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.
Il servizio è inoltre raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, seguendo il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
Il termine ultimo di presentazione delle istanze è fissato al 9 gennaio 2024.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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