Concorso straordinario bis per l’accesso al ruolo: il Ministero si appresta a pubblicare nelle prossime settimane un Regolamento e un bando per assegnare a ruolo i posti vacanti delle immissioni in ruolo 2021/22. Destinatari i docenti con almeno tre anni di servizio, di cui uno specifico, negli ultimi cinque.
Il concorso straordinario, previsto dal Decreto Sostegni bis, prevede
- un’unica prova orale da svolgere entro il 15 giugno 2022. Si pagherà contributo di segreteria
- Una graduatoria formata dai vincitori corrispondenti al numero dei posti a band
- assunzione a tempo determinato finalizzata al ruolo nel 2022/23
- formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) con costi a carico dei partecipanti + anno di prova e formazione
- assunzione in ruolo dal 2023/24 per chi supera formazione e anno di prova.
La prova orale
Il Ministero ha anticipato, e la proposta è stata condivisa dai sindacati, che la prova disciplinare sarà orale.
La prova dura al max 30 minuti e valuta le competenze disciplinari, nonché la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese per i quali la prova si svolge interamente in lingua.
Le commissioni predispongono le tracce, pari a tre volte il numero dei candidati convocati nella singola sessione.
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
Chi supera la prova
Tutti. La commissione ha a disposizione 100 punti per la valutazione della prova, da assegnare sulla base di un quadro di riferimento, ma non è previsto un punteggio minimo.
Al punteggio della prova andrà poi sommato il punteggio dei titoli, che può essere max di 50 punti.
La graduatoria sarà formata dai docenti che per punteggio prova + punteggio titoli si collocheranno all’interno dei posti banditi per la classe di concorso in quella regione.
A questo punto il docente ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento per quella classe di concorso?
NO. La bozza prevede che l’abilitazione si ottenga solo “all’atto della conferma in ruolo”. Quindi bisogna completare tutto il percorso previsto dalla procedura concorsuale, compreso l’anno di formazione e il relativo esame, per potersi considerare abilitati e in ruolo.
Questo specifica che la procedura avviata con il concorso straordinario bis non può essere considerata una procedura solo per l’abilitazione ma è finalizzata al ruolo (e con il ruolo si avrà l’abilitazione).
Chiariamo che si tratta di anticipazioni basate sulla bozza presentata ai sindacati.
I sindacati stessi hanno richiesto alcune modifiche e contestato proprio questo passaggio e questa interpretazione
UIL “Il ministero, in assenza di una specifica previsione di legge, ha deciso autonomamente che per i docenti vincitori sprovvisti di abilitazione quest’ultima sarà acquisita solo all’atto della conferma in ruolo. Per la UIL Scuola, invece, dal momento che la legge per questo aspetto non pone vincoli, e che i due percorsi stabiliti sempre per legge, quello del corso di formazione con l’università e quello dell’anno formazione iniziale e prova, sono distinti, l’abilitazione si deve acquisire con il solo percorso con l’università, a prescindere poi dalla conferma in ruolo.”
Bisogna quindi attendere il testo definitivo, dopo il parere del CSPI, per verificare se le richieste saranno state accolte.
I requisiti di accesso
Possono partecipare i docenti che possano vantare
- abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
- b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
- c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.
Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.
Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.
Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).
Non sono richiesti i 24 CFU.
Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.
Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti
- 2017/18
- 2018/19
- 2019/20
- 2020/21
- 2021/22
La consulenza
E’ possibile scrivere a [email protected] per proporre dei quesiti (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).
E’ possibile seguire tutti gli aggiornamenti tramite il tag Concorso Secondaria
E’ possibile interagire nel forum di mutuo aiuto Concorsi docenti
Tutti questi argomenti sono stati affrontati nel Question time di Orizzonte Scuola. Ospite la sindacalista Manuela Pascarella (FLC CGIL) che ha risposto ai quesiti dei nostri lettori
, 2022-03-17 10:29:00, Concorso straordinario bis per l’accesso al ruolo: il Ministero si appresta a pubblicare nelle prossime settimane un Regolamento e un bando per assegnare a ruolo i posti vacanti delle immissioni in ruolo 2021/22. Destinatari i docenti con almeno tre anni di servizio, di cui uno specifico, negli ultimi cinque.
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