Concorso DS: le esclusioni previste dal regolamento

Concorso DS: le esclusioni previste dal regolamento

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In attesa della pubblicazione del bando concorso DS, è certamente interessante e forse opportuno cercare di conoscere dal Regolamento, appena varato, le esclusioni esplicite e implicite previste.

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Requisiti di accesso: l’esclusione dal concorso DS può riguardare il titolo di studio richiesto, la posizione di stato dell’interessato, natura e quantità del servizio richiesto.

Titolo di studio: non si può accedere al concorso DS se si possiede soltanto il diploma di scuola secondaria o una laurea triennale. Non si può accedere al concorso se la richiesta laurea magistrale conseguita all’estero non è stata dichiarata equipollente o equivalente a titoli universitari italiani.

Posizione personale: non può partecipare al concorso DS chi non è docente, chi viene da altra Amministrazione o chi è docente non di ruolo. L’esclusione riguarda anche i docenti di ruolo dipendenti da scuole paritarie. È escluso dalla possibilità di concorrere chi non possiede tutti i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.

Servizio minimo richiesto: non può concorrere il docente che abbia meno di cinque anni di servizio, oppure che uno o più dei cinque anni minimi richiesti sia di retrodatazione giuridica, e anche che uno o più anni dei cinque minimi richiesti siano stati prestati non in scuole statali; non può concorrere il docente entrato in ruolo nel settembre scorso in quanto non ancora confermato al termine dell’anno di prova. Si viene esclusi se gli anni pre-ruolo eventualmente inclusi tra i cinque minimi richiesti sono stati prestati per meno di 180 giorni (nello stesso anno) oppure dal 1° febbraio senza arrivare agli scrutini finali.

Prova preselettiva: La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.

In caso di violazione dei divieti posti durante lo svolgimento della prova (utilizzo di documenti, di strumenti tecnologici, ecc.), è disposta l’immediata esclusione dal concorso DS.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

Prova scritta: La mancata presentazione per l’espletamento della prova nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso DS.

In caso di violazione dei divieti posti (utilizzo di documenti e pubblicazioni non autorizzati, di strumenti tecnologici, ecc.), è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Il mancato superamento della prova scritta con almeno 70 punti su 100 comporta l’esclusione dall’ammissione alla prova orale.

Prova orale: il mancato conseguimento del punteggio minimo di 70 punti su 100 comporta l’esclusione dal concorso.

Assunzione: I soggetti che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria di merito. Sono altresì eliminati dalla graduatoria i nominativi di coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall’amministrazione. Sono esclusi coloro che non perfezionano l’assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal bando per l’assunzione.

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