Il Ministero dell’Istruzione, com’è noto, ha pubblicato il decreto n. 146/2022, che disciplina i concorsi per diventare Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Neoassunti soggetti al blocco triennale nella sede di prima destinazione.
Articolazione concorso e graduatorie di merito
Articolazione
Il concorso si articola in:
Requisiti di accesso al concorso
Graduatorie di merito
Le graduatorie di merito concorsuali regionali sono redatte al termine della procedura concorsuale, graduando i candidati secondo il punteggio conseguito nelle prove (scritta e orale) e nella valutazione dei titoli, e comprendono un numero di candidati corrispondente al numero dei posti banditi (ossia i vincitori) nella singola regione, più una quota pari al 20% dei posti, con arrotondamento all’unità superiore.
Le graduatorie hanno un durata biennale, ossia restano in vigore per due anni a partire dalla data di approvazione delle medesime. Resta, comunque, fermo il diritto dei vincitori all’assunzione, anche negli anni successivi al predetto biennio.
Vincolo triennale
I DSGA assunti dalle succitate graduatorie di merito sono soggetti al vincolo triennale nella scuola di titolarità, come leggiamo nell’articolo 8, comma 5, del succitato DM n. 146/2022:
I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, in base all’art. 35, comma 5 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni scolastici.
Dunque, una volta assunti in ruolo, i DSGA non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento) volontaria per tre anni scolastici e devono, dunque, permanere – per il predetto periodo – nella sede (scuola) di prima assegnazione.
Evidenziamo che la sede di prima assegnazione costituisce, per il personale in questione, la sede di titolarità (quindi all’atto dell’immissione in ruolo i DSGA vengono assegnati subito nella scuola di titolarità, diversamente che per gli altri profili ATA), come leggiamo nell’articolo 34, comma 9, del CCNI mobilità 2022/25:
In attuazione dell’articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i DSGA nominati a seguito di procedure concorsuali non partecipano alle procedure di mobilità volontaria previste dal presente C.C.N.I. per un triennio dalla nomina. Al predetto personale viene assegnata, all’atto dell’immissione in ruolo, la sede di titolarità sulla sede di prima destinazione …
Ricordiamo infine che, per l’a.s. 2022/23, i DSGA neoassunti (a.s. 2021/22) hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria. Per l’a.s. 2023/24 bisognerà attendere il relativo CCNI.
, 2022-10-29 09:30:00, Il Ministero dell’Istruzione, com’è noto, ha pubblicato il decreto n. 146/2022, che disciplina i concorsi per diventare Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Neoassunti soggetti al blocco triennale nella sede di prima destinazione.
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