Via libera (a maggioranza) da parte del CSPI alla bozza di decreto ministeriale recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il CSPI ha rilevato la coerenza del provvedimento rispetto alla norma contenuta nella legge di bilancio n. 234/2021, che ha introdotto, mediante la predisposizione di uno specifico concorso, la figura dell’insegnante di educazione motoria nella scuola primaria. Il parere, tuttavia, oltre al rapporto tra il provvedimento e la norma madre, ha considerato le contraddizioni e le criticità che deriveranno dal decreto, soprattutto in relazione all’impianto normativo complessivo in cui si inseriscono gli ordinamenti della scuola primaria.
In particolare, il CSPI evidenzia l’assenza di riferimenti ai temi connessi all’inclusione scolastica e alla valutazione formativa recentemente reintrodotta dall’OM 4 dicembre 2020, n. 172, insieme alla mancata previsione dell’accertamento di conoscenze pedagogico-didattiche nella prova scritta, con una impostazione disciplinare, più vicina ai concorsi per la scuola secondaria di I e II grado.
Il CSPI rileva inoltre una inadeguatezza dei titoli d’accesso previsti dal nuovo concorso rispetto all’impianto pedagogico-educativo e metodologico della scuola primaria. Tale considerazione viene espressa sia rispetto al possesso dei 24 CFU/CFA, considerati dal punto di vista didattico un requisito “insufficiente e comunque evidentemente non comparabile rispetto all’approfondimento riservato a tali tematiche nel percorso universitario quinquennale di formazione dei docenti curriculari”, sia rispetto ai corsi di laurea di Scienze Motorie e Sportive che consentono di accedere alle procedure concorsuali abilitanti, poiché non assicurano l’acquisizione di conoscenze e competenze metodologiche e didattiche per l’insegnamento nella scuola primaria.
Il parere argomenta con chiarezza che si corre, dunque, il concreto rischio che i docenti di educazione motoria non siano in grado di soddisfare i requisiti fissati dal DM 249 del 10 settembre 2010 per l’insegnamento nella scuola primari”.
Oltre alle questioni di dettaglio relative al provvedimento, il CSPI evidenzia che sarebbe stato indispensabile prevedere la propedeutica revisione dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria ed eventualmente procedere alla modifica degli ordinamenti scolastici, in quanto il decreto in discussione avrà ricadute sul tempo scuola e sulla sua organizzazione didattica, proprio in conseguenza delle risorse professionali interessate e finirà per modificare gli assetti della scuola primaria e l’attuazione delle vigenti Indicazioni Nazionali.
Il parere rileva come le scelte effettuate dal legislatore (art. 1, c. 333 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) produrranno una sensibile sottrazione di ore e di posti sull’assegnazione di organico a livello provinciale e regionale poiché è esplicitamente previsto l’insegnamento dell’educazione motoria con due ore aggiuntive ad invarianza di spesa, senza contare che tale aumento del tempo scuola produce l’eventuale attivazione di mense, trasporti, ecc. con la complessità del coinvolgimento degli Enti Locali, in una situazione nazionale variegata che vede una nota carenza di spazi adeguati, strutture e risorse.
Chi può partecipare al concorso
E’ necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli
- laurea magistrale LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»
- laurea magistrale classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport
- laurea magistrale nella classe di concorso LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
- titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233: laurea 53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 75/S Scienze e tecnica dello sport; 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Necessari i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM 616/2017.
I sindacati hanno messo in rilievo la mancanza, tra i requisiti di accesso, del diploma ISEF.
Concorso sarà abilitante, per titoli ed esami
Il concorso sarà abilitante, ossia l’aspirante che supera le prove acquisisce l’abilitazione all’insegnamento di ed. motoria alla primaria. Ci sarà una classe di concorso apposita.
Ci saranno delle prove e le graduatorie saranno formate con i punteggi di prove + titoli. Le graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso perdono efficacia con l’approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
Riserva di posti
La bozza del bando prevede una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, qualora il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico nell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.
Le prove
Ci sarà una prova scritta computer base composta da cinquanta quesiti
- quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato
- cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
La durata della prova è pari a 100 minuti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di almeno 70 punti
Prova orale
La prova orale valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Ha una durata massima complessiva di 30 minuti.
La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di almeno 70 punti.
Titoli
La valutazione complessiva dei titoli, identificati dall’Allegato B, non può eccedere i cinquanta punti.
La timeline del concorso
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio il Ministero dovrà pubblicare
- il contenuto del bando
- i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove
- la composizione delle commissioni di valutazione
- l’idonea misura del contributo a carico dei partecipanti
Inoltre entro il mese di febbraio 2022:
a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto dell’esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell’educazione motoria.
Il numero atteso di posti è circa 7.000 in due anni scolastici
Nel dettaglio
- per l’a.s. 2022/23, occorreranno 1.647 (=1.408 per le classi ordinarie + 239 per le pluriclassi) posti di organico in più per la scuola primaria, per il tempo normale. Per le classi a tempo pieno occorreranno 917 unità (=834 per le classi ordinarie + 83 per le pluriclassi). Totale posti 2.564.
- per l’a.s. 2023/24, occorreranno 2.881 (=2.642 per le classi ordinarie + 239 per le pluriclassi) posti di organico in più per la scuola primaria, per il tempo normale. Per le classi a tempo pieno occorreranno 1.836 unità (=1.753 per le classi ordinarie + 83 per le pluriclassi). Totale posti 4.717.
Sulla base della rilevazione, il numero dei posti dovrà essere suddiviso per regione.
Supplenze docenti scuole secondarie
Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.
Orario degli insegnanti della scuola primaria
I nuovi insegnanti di educazione motoria creeranno una rideterminazione dell’orario di servizio degli insegnanti di scuola primaria? Qualche preoccupazione comincia a serpeggiare.
Il testo della Manovra 2022 afferma
“L’organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno. Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza”.
Dunque per le classi a tempo pieno ci sarà una compresenza con gli insegnanti di classe.
Per le classi non a tempo pieno invece le ore saranno aggiuntive (obbligatorie?) e quindi anche in questo caso l’orario degli insegnanti curricolari non subisce decurtazioni.
Stipendio iniziale
L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione. I docenti (anche i precari) all’atto dell’assunzione verranno collocati, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità ‘0-8’. Dovranno poi attivare la ricostruzione di carriera per passare eventualmente al gradone successivo.
, 2022-03-15 18:13:00, Via libera (a maggioranza) da parte del CSPI alla bozza di decreto ministeriale recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
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