Concorso fase straordinaria: i 3 anni di servizio danno dei vantaggi, ma non sono lunico requisito di accesso

Concorso fase straordinaria: i 3 anni di servizio danno dei vantaggi, ma non sono lunico requisito di accesso

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Al prossimo concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado potranno partecipare i docenti in possesso di titolo di studio + tre anni servizio. A prescindere dai vantaggi derivanti da tale ultimo requisito, è possibile accedere al concorso anche con altri requisiti.

DM

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha predisposto il DM, che disciplinerà i prossimi concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e relativamente al quale il CSPI ha già espresso il previsto parere, per cui se ne attende adesso la pubblicazione ufficiale.

Il DM, ricordiamolo, attua le disposizioni di cui al D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e dal DL n. 75/2023. 

Il decreto, inoltre, dispone che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, siano bandite due procedure concorsuali, la seconda delle quali sarà avviata successivamente all’attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del D.lgs. 59/2017 e dell’attuativo DPCM 60 CFU (di cui si attende la pubblicazione), in modo da far partecipare anche coloro che abbiano conseguito ovvero stiano per conseguire 30 CFU/CFA del suddetto percorso. Ciò al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali del PNRR. 

Precisiamo che:

  • le due suddette procedure concorsuali dovrebbero essere bandite entro il 31/12/2024, termine dopo il quale dovrebbe terminare la prevista fase transitoria e il periodo di attuazione del PNRR (abbiamo usato il condizionale anche alla luce della richiesta di proroga della predetta fase al 31/12/2026, avanzata dal Governo all’UE);
  • sia durante la fase transitoria che al termine della stessa, possono partecipare al concorso gli aspiranti abilitati e non;
  • alcuni dei requisiti, indicati di seguito e accanto ai quali non si trova la data della fase transitoria, sono quelli richiesti quando il nuovo sistema andrà a regime, quindi dopo la predetta fase, tuttavia chi ne sia già in possesso accede con gli stessi (requisiti) anche alle procedure in esame.

Focalizziamo la nostra attenzione sui requisiti richiesti per partecipare al primo dei due concorsi della fase transitoria, concentrandoci dapprima sul requisito costituito da: titolo di studio d’accesso (laurea) + tre anni di servizio.

Requisito titolo di studio + tre anni di servizio

Sia durante la fase transitoria sia quando il nuovo sistema di formazione e reclutamento andrà a regime, uno dei requisiti di partecipazione al concorso per i posti comuni è costituito da: titolo di studio d’accesso + tre anni di servizio. Quanto agli ITP, possono partecipare al concorso:

  • durante la fase transitoria (sino al 31/12/2024), con il solo diploma oppure con diploma più tre anni di servizio;
  • quando il sistema andrà a regime, con laurea (triennale) + 3 anni di servizio (oppure laurea triennale + l’abilitazione).

I tre anni di servizio richiesti (sia durante la fase transitoria che dopo) devono avere le caratteristiche di seguito indicate:

  • devono essere stati svolti presso scuole statali;
  • i tre anni di servizio possono essere anche non continuativi e devono essere stati svolti negli ultimi cinque anni (entro il termine ultimo di presentazione delle domande);
  • uno dei tre anni di servizio deve essere stato prestato sulla specifica classe di concorso di partecipazione al concorso;
  •  i tre anni sono valutati tali ai sensi dell’art. 11/14 della L. n. 124/99, secondo cui, per annualità di servizio si intende un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni ovvero un servizio continuativo dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia . 

Possiamo sicuramente  affermare che i docenti in possesso dei tre anni di servizio:

– godono di alcuni vantaggi certi, quali quelli di:

  • accedere al concorso grazie agli stessi (anni di servizio);
  • non dover conseguire, dopo il concorso e l’assunzione, 60 CFU (costituenti l’abilitazione) ma solo 30 CFU del percorso universitario abilitante (tali docenti, infatti, dopo il concorso: vengono assunti a tempo determinato; conseguono i predetti 30 crediti durante l’anno a tempo determinato; sono immessi in ruolo l’anno successivo, a seguito del conseguimento dei 30 CFU/CFA);
  • poter partecipare alla fase transitoria senza i 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022;

– potrebbero godere di un ulteriore vantaggio, qualora gli anni di servizio in questione vengano valutati tra gli altri titoli (permettendo quindi ai vincitori di incrementare il punteggio in GM). Al riguardo, però, attendiamo la pubblicazione della tabella di valutazione, per conoscere se sarà valutato solo il servizio specifico (come nel caso del concorso straordinario bis) oppure anche quello non specifico nonché se gli anni utilizzati come requisito d’accesso, siano o meno valutati.

Al di là dei sopra riportati vantaggi, come detto all’inizio, al concorso si può accedere anche con requisiti diversi da quello sopra illustrato. Vediamo quali.

Requisiti

Possono partecipare al primo concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

– posti comuni:

  • laurea magistrale o magistrale a ciclo unico ovvero diploma AFAM di II livello (o titolo equipollente o equiparato) + abilitazione per la specifica classe di concorso (tale requisito è richiesto quando il sistema andrà a regime, ma permette l’accesso anche alle procedure che si svolgono durante la fase transitoria) oppure
  • titolo di studio  (che dà accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio (tale requisito è richiesto quando il sistema andrà a regime, ma permette l’accesso anche alle procedure che si svolgono durante la fase transitoria) oppure
  • titolo di studio  (che dà accesso alla classe di concorso) + 24 CFU/CFA, conseguiti entro il 31/10/2022 (sino al 31/12/2024);

– ITP:

  • laurea (triennale) ovvero diploma AFAM di I livello (o titolo equipollente o equiparato) + abilitazione per la specifica classe di concorso (tale requisito è richiesto quando il sistema andrà a regime, ma permetterebbe l’accesso anche alle procedure che si svolgono durante la fase transitoria; abbiamo usato il condizione, in quanto difficilmente vi saranno aspiranti con tali requisiti durante la citata fase) oppure
  • diploma che dà accesso alla classe di concorso (sino al 31/12/2024) oppure
  • titolo di studio  (che dà accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio (tale requisito è richiesto quando il sistema andrà a regime, ma permette l’accesso anche alle procedure che si svolgono durante la fase transitoria)

– posti di sostegno:

  • titolo di specializzazione su sostegno per lo specifico grado di partecipazione.

Ricordiamo che, in caso di aspiranti che abbiano conseguito all’estero i titoli d’accesso, gli stessi possono partecipare alle procedure concorsuali con riserva, a condizione di aver presentato la relativa istanza di riconoscimento del titolo in Italia, entro la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Coloro che hanno già ottenuto il predetto riconoscimento partecipano al concorso regolarmente.

Pr completezza di informazione, ricordiamo che alla seconda procedura parteciperanno gli aspiranti in possesso di uno dei sopra riportati requisiti, cui si aggiungono gli aspiranti in possesso di titolo di studio + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante (sino al 31/12/2024). Il DM prevede anche la possibilità di partecipazione al concorso per coloro i quali non abbiano ancora conseguito i predetti CFU/CFA ma siano iscritti al relativo percorso per conseguirli.

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