Da Orizzontescuola.it: Concorso infanzia e primaria, valutazione titoli di servizio. Punteggio e riserva posti

Da Orizzontescuola.it: Concorso infanzia e primaria, valutazione titoli di servizio. Punteggio e riserva posti

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Il servizio prestato dai candidati al prossimo concorso scuola dell’infanzia e primaria può essere utile ai fini sia del punteggio che della prevista riserva di posti.

Domanda

Pubblicato il bando di concorso con DDG n. 2576/2023, i candidati sono adesso impegnati nella compilazione della relativa istanza di partecipazione, che si può presentare per una sola regione ed è unica per tutte le tipologie di posto di partecipazione, relativamente alle quali si possiedano i previsti requisiti d’accesso.  VIDEO TUTORIAL | Concorso scuola infanzia e primaria, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA con Sonia Cannas

La domanda si può presentare sino al 9 gennaio 2024. 

Articolazione concorso

Il concorso si articola in:

  1. prova scritta, cui si può attribuire un punteggio massimo di 100 punti e che si supera con il punteggio minimo di 70/100;
  2. prova orale, cui si può attribuire un punteggio massimo di 100 punti e che si supera con il punteggio minimo di 70/100;
  3. valutazione dei titoli, per i quali il punteggio massimo attribuibile è pari a 50 punti.

Ai fini della compilazione della graduatoria di merito, pertanto, la commissione dispone di 250 punti al massimo e gradua nella stessa (GM) i soli candidati vincitori di concorso, ossia coloro i quali superano le prove e rientrano nel numero dei posti messi a bando. Si precisa che è prevista l’integrazione della graduatoria in caso di rinunce e che nella redazione dalla GM si tiene conto della prevista riserva di posti. Ecco come funziona

Così leggiamo nell’articolo 9, comma 1, del bando di concorso:

[…] La graduatoria è redatta tenendo delle quote di riserva di cui all’art. 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

Il DM citato è il n. 206/2023, in base al quale:

  • i bandi prevedono una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione e per ciascuna tipologia di posto, che si applica nel solo caso in cui il numero minimo di posti banditi sia pari o superiore a quattro per ciascuna regione /tipologia di posto. Nel calcolo della percentuale di posti riservati si procede con arrotondamento per difetto;
  • la riserva opera in favore dei candidati che, entro il termine di presentazione delle domande, abbiano svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui uno deve essere stato prestato nella tipologia di posto di partecipazione;
  • l’anno di servizio è computato secondo quanto previsto dall’art. 11/14 della L. 124/99, secondo cui per annualità di sevizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi oppure  il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Precisiamo che, ai fini del computo dei tre anni di servizio nelle scuole statali, utili ad accedere alla riserva dei posti, due possono essere stati prestati in qualsiasi altra classe di concorso/insegnamento/tipologia di posto/grado di istruzione (un anno, come detto, deve essere specifico).

Il servizio prestato, pertanto, può essere utile ai fini sia del punteggio in GM sia per l’accesso alla riserva. Vediamo quali caratteristiche deve presentare per essere valutato nell’uno e nell’altro caso.

Titolo servizio

Servizi che danno punteggio in GM

I servizi utili al punteggio sono valutati ai sensi della Tabella B – punto C1 – allegata al DM n. 206/2023, ove leggiamo quanto segue:

Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. P. 2 per ciascun anno di servizio. 

Dunque, sono attribuiti punti 2 per ciascun anno di sevizio prestato, nelle scuole statali e paritarie, sullo specifico posto per cui si partecipa, valutato ai sensi dell’art. 11/14 del L. 124/99 (vedi sopra). Così ad esempio, chi partecipa per posto comune infanzia avrà attribuiti due punti per ciascun anno di servizio svolto, solo se questo sia stato prestato su posto comune infanzia o ancora chi partecipa per posto sostegno infanzia avrà attribuiti due punti per ciascun anno di servizio, se questo è stato prestato su posto sostegno infanzia. Lo stesso dicasi per la primaria posto comune e sostegno. Pertanto, il servizio prestato su posti di sostegno è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Le  disposizioni sopra riportate sono state riprese e chiarite dal MIM nella guida dedicata alla presentazione della domanda, in base alle quali nella sezione “Titoli di servizio” è possibile dichiarare:

Servizi prestati nelle scuole statali o paritarie nello specifico insegnamento/tipo posto sostegno a cui il candidato intende partecipare. Tali servizi saranno valutati, come previsto al punto C.1 della tabella di valutazione allegata al DM 206/2023. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Servizi utili alla riserva

Come detto sopra e come precisato nella succitata guida ministeriale, sono utili ai fini dell’accesso alla riserva dei posti i servizi prestati nelle scuole statali in qualsiasi classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno. Nella guida si aggiunge un’ulteriore precisazione, laddove leggiamo (vedi parte evidenziata in grassetto):

Servizi prestati presso le istituzioni scolastiche statali, in qualsiasi classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno, che saranno utili per beneficiare della riserva dei posti di cui all’art. 13 comma 9 del DM 206/2023. I servizi prestati su classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno diverso da quello a cui il candidato partecipa non concorreranno al calcolo del punteggio dei titoli di servizio.

Dal periodo evidenziato in grassetto, dunque, si desume che se il servizio è prestato:

  • sullo specifico posto di partecipazione, lo stesso varrà sia per la riserva che per il punteggio;
  • su un posto diverso da quello di partecipazione, lo stesso non sarà considerato ai fini del punteggio, ma solo della riserva.

A quanto detto aggiungiamo che:

  • i periodi di servizio possono sovrapporsi solo se prestati su classi di concorso diverse;
  • il servizio prestato nelle scuole paritarie potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2000/2001;
  • il servizio prestato su insegnamenti diversi da AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, EEEM e RELI potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2013/14 (quelli utili alla riserva);
  • in fase di determinazione del diritto alla riserva di posti del 30% il sistema controllerà che il candidato sia in possesso di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10 (quindi a partire dal 2013/14) di cui almeno uno nello specifico insegnamento/tipo posto sostegno;
  • il servizio prestato su classe di concorso EEEM – Scienze motorie nella scuola primaria potrà essere dichiarato solo per l’anno scolastico 2022/23;
  • il servizio non potrà essere successivo alla data chiusura istanza.

Dove dichiarare i servizi

Come leggiamo nella guida del MIM, i servizi – sia quelli utili al punteggio che quelli necessari alla riserva di posti – vanno dichiarati nella medesima sezione “Titoli di servizio”:

Nella presente sezione possono essere quindi dichiarati i seguenti servizi:

  1. – Servizi prestati nelle scuole statali o paritarie nello specifico insegnamento/tipo posto sostegno a cui il candidato intende partecipare. Tali servizi saranno valutati, come previsto al punto C.1 della tabella di valutazione allegata al DM 206/2023. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo  nella specifica procedura concorsuale.
  2. – Servizi prestati presso le istituzioni scolastiche statali, in qualsiasi classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno, che saranno utili per beneficiare della riserva dei posti di cui all’art. 13 comma 9 del DM 206/2023. I servizi prestati su classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno diverso da quello a cui il candidato partecipa non concorreranno al calcolo del punteggio dei titoli di servizio.”

Dunque, i servizi vanno tutti dichiarati nella medesima sezione e, come detto nel paragrafo precedente, il sistema controllerà se il candidato abbia o meno i requisiti per accedere alla riserva di posti, nonché se il servizio dichiarato possa essere valutato.

Conclusioni

In sintesi:

  • i servizi, che danno punteggio nella GM, sono i soli prestati nello specifico posto per cui si partecipa (il sostegno, inoltre, non si valuta nella procedura di posto comune e viceversa, anche se svolto nel medesimo grado);
  • i servizi, utili alla riserva, sono quelli prestati nelle sole scuole statali, in qualsiasi classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno; dei tre anni richiesti uno deve essere specifico;
  • i servizi utili alla riserva sono quelli svolti a partire dall’a.s. 2013/14 (sebbene sia previsto che gli anni in questione si debbano possedere entro il termine di partecipazione delle domande, per cui si potrebbe teoricamente computare anche il 2023/24, ciò non è possibile in quanto anche chi ha ricevuto un incarico il primo settembre,  non avrà comunque cumulato i previsti 180 giorni, entro il 9 gennaio – termine ultimo di presentazione delle domande);
  • nel caso in cui il servizio, utile anche alla riserva, sia stata prestato tutto nel posto di partecipazione, lo stesso sarà valutato anche ai fini del punteggio.

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È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Autore dell’articolo Nino Sabella

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