Concorso ordinario 2016, candidati senza specializzazione sostegno al momento della presentazione della domanda vincono ricorso. Ecco perché

Concorso ordinario 2016, candidati senza specializzazione sostegno al momento della presentazione della domanda vincono ricorso. Ecco perché

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Per il principio della par condicio tra i concorrenti i titoli di partecipazione al concorso devono essere necessariamente posseduti al momento della presentazione della domanda, proprio il rispetto di tale principio impone che alcuni non possano essere pregiudicati rispetto ai loro colleghi che, avendo partecipato al medesimo percorso abilitativo, hanno potuto conseguire il titolo abilitativo in tempo utile

E ciò in considerazione della circostanza che alcuni non l’hanno conseguito per causa imputabile all’amministrazione.

Lo ha statuito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Sentenza n. 3550 del 29 marzo 2022.

Il corso per la specializzazione al sostegno

Con ricorso collettivo alcuni ricorrenti, avendo superato la prova scritta e orale del concorso su posto di sostegno, hanno impugnato gli atti, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molti profili. In particolare, hanno impugnato la clausola del bando di concorso 2016 (Decreto MIUR nn. 105, 106 e 107 del 23.2.16 recante: “concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente”) che prevedeva quale requisito di partecipazione il possesso all’atto della presentazione della domanda di partecipazione dell’abilitazione sul sostegno. Nel 2017 con decreto monocratico, confermato dall’ordinanza collegiale, era stata disposta l’ammissione con riserva dei medesimi ricorrenti.

L’interesse alla definizione della controversia

Tale interesse permane solamente per i ricorrenti che avevano superato la procedura concorsuale de qua per i posti di sostegno di sostegno collocandosi in posizione utile in graduatoria.

Il principio della par condicio tra concorrenti

Il gravame è stato accolto alla luce della giurisprudenza consolidata della Sezione in materia (n. 10567/2018). Se, infatti, in ossequio al principio della par condicio tra i concorrenti i titoli di partecipazione al concorso devono essere necessariamente posseduti al momento della presentazione della domanda, proprio il rispetto di tale principio impone che gli odierni ricorrenti non possano essere pregiudicati rispetto ai loro colleghi che, avendo partecipato al medesimo percorso abilitativo, hanno potuto conseguire il titolo abilitativo in tempo utile.

Chi non ha conseguito il titolo abilitativo per causa imputabile all’amministrazione

Per l’effetto, il ricorso è stato accolto, ed è stato annullato l’art. 3 del Bando, dal quale è scaturita l’esclusione dei ricorrenti, nella parte in cui non prevede la possibilità di partecipare ai candidati iscritti ai corsi di specializzazione che non abbiano conseguito in tempo utile il titolo abilitativo per causa imputabile all’amministrazione, con la specificazione che l’accoglimento è limitato nei confronti dei ricorrenti che hanno conseguito la specilizzazione necessaria al fine di partecipare al concorso, in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda, che scadeva il 30 marzo 2016 ma antecedentemente all’espletamento delle prove scritte ed è disposto ai fini dell’ammissione dei predetti ricorrenti alla procedura concorsuale di cui trattasi e quindi all’espletamento delle prove scritte.

, 2022-04-20 08:32:00, Per il principio della par condicio tra i concorrenti i titoli di partecipazione al concorso devono essere necessariamente posseduti al momento della presentazione della domanda, proprio il rispetto di tale principio impone che alcuni non possano essere pregiudicati rispetto ai loro colleghi che, avendo partecipato al medesimo percorso abilitativo, hanno potuto conseguire il titolo abilitativo in tempo utile
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