Sulle prove suppletive del concorso ordinario, il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente:
non sussiste la lamentata violazione della par condicio tra i candidati a causa dell’inosservanza delle regole sulla contestualità e sulla contemporaneità delle prove, alla luce delle misure disposte dallo stesso Legislatore all’art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021 (recante misure di contenimento del COVID-19), sicché in definitiva è lo stesso ordinamento che giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, la deroga alla contestualità delle prove, purché siano assicurate trasparenza e omogeneità delle prove somministrate.
Nessuna violazione della par condicio, dunque, semmai il contrario: predisporre una sessione suppletiva di prove, è un atto volto a ripristinare una condizione di uguaglianza e parità di trattamento per i candidati, chiarisce il Consiglio di Stato.
ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO 2726
ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO 2729
Nulla di nuovo…
“Di fatto nulla di nuovo – spiega il nostro esperti di normativa scolastica, Dino Caudullo – si conferma in realtà un orientamento già assestato. Il ministero aveva appellato l’ordinanza del Tar contestando l’ammissibilità del ricorso collettivo e l’ammissibilità della prova suppletiva. Il CdS conferma la fattibilità della prova suppletiva per la sussistenza di una causa di forza maggiore“.
, 2022-05-20 08:19:00, Sulle prove suppletive del concorso ordinario, il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente: non sussiste la lamentata violazione della par condicio tra i candidati a causa dell’inosservanza delle regole sulla contestualità e sulla contemporaneità delle prove, alla luce delle misure disposte dallo stesso Legislatore all’art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021 (recante misure […]
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