Concorso scuola per posti comuni e di sostegno, cosa cambia con la L.79. Anno di prova e vincolo triennale

Concorso scuola per posti comuni e di sostegno, cosa cambia con la L.79. Anno di prova e vincolo triennale

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decreto scuola

Come cambia il concorso scuola con la Legge 79/2022 di conversione del DL 36? Chi ha accesso al concorso?

LEGGE 79/2022 IN G.U.

Come funzionerà il concorso scuola?

La principale novità del concorso scuola consiste nel fatto che si tratterà di una prova computer based a risposta aperta, non più chiusa. A seguire sarà la volta della prova orale, che verificherà le competenze disciplinari, quelle pedagogico-didattiche e l’attitudine all’insegnamento.

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Inoltre gli idonei che hanno superato le prove del concorso ordinario (e del concorso STEM 2021) – aveva annunciato anche la ex ministra Azzolina – saranno inseriti in graduatoria.

Accesso al concorso

Chi può accedere al concorso? In generale i requisiti di accesso per i posti comuni sono il titolo di accesso alla classe di concorso più l’abilitazione. Dunque l’accesso al concorso è garantito a:

  • Chi completi con successo il percorso di abilitazione all’insegnamento, che certificherà le competenze minime che andranno a costituire il profilo del docente secondo dei traguardi stabiliti dal cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato.
  • I precari senza abilitazione ma con 3 anni di servizio (negli ultimi 5) nelle scuole statali, di cui almeno un anno svolto nella specifica classe di concorso.

Relativamente ai posti di sostegno, ha accesso al concorso chi sia in possesso di specializzazione.

Le disposizioni transitorie

  • Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
  • E sempre fino al 31 dicembre 2024 sono anche ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
  • Fino al 31 dicembre 2024 ai percorsi di specializzazione sul sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

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L’anno di prova

I vincitori del concorso su posto comune, con abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Il superamento del periodo annuale di prova in servizio comporta lo svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.

Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un tutor.

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, saranno definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

Vincitori di concorso senza abilitazione

I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

L’acquisizione dei 30 CFU/CFA comporta una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l’abilitazione.

Vincitori di concorso su sostegno

Anche i vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

E dopo? Il vincolo triennale

Il docente che supera il test finale e viene valutato positivamente viene cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, eventualmente il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.

Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Cambieranno le classi di concorso

Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 79, si provvede alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

, 2022-06-30 09:58:00, Come cambia il concorso scuola con la Legge 79/2022 di conversione del DL 36? Chi ha accesso al concorso? LEGGE 79/2022 IN G.U. Come funzionerà il concorso scuola? La principale novità del concorso scuola consiste nel fatto che si tratterà di una prova computer based a risposta aperta, non più chiusa. A seguire sarà la volta […]
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