I partecipanti al concorso straordinario bis saranno graduati nelle GM in base ai punteggi derivanti dalla prova disciplinare e dai titoli posseduti. Servizio per l’accesso e altro titolo di servizio: caratteristiche e valutazione.
Procedura
Il concorso straordinario bis, finalizzato alla copertura dei posti residuati dalle assunzioni ordinarie (da GaE e GM) e straordinarie (da GPS prima fascia posto comune e sostegno) a.s. 2021/22, si articola in:
- prova disciplinare;
- valutazione dei titoli;
- graduatoria di merito, comprendente i soli vincitori di concorso (ossia coloro che rientrano nel numero dei posti banditi) e stilata in base ai punteggi ottenuti nella prova disciplinare e nei titoli.
Dopo il concorso, al loro turno di nomina, i vincitori saranno assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, durante il quale seguiranno il percorso di formazione universitario con prova conclusiva e il percorso annuale di formazione iniziale e prova; superato la prova conclusiva predetta e il periodo di prova, gli interessati saranno assunti in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato. All’atto della conferma gli interessati conseguono l’abilitazione.
Titoli di servizio
Tra i titoli di servizio dobbiamo distinguere tra:
- servizio valido ai fini dell’accesso;
- servizio come altro titolo valutabile.
Servizio valido ai fini dell’accesso
Il servizio è uno dei requisiti necessari per accedere al concorso (Qui i requisiti completi) e deve avere le caratteristiche di seguito indicate:
- servizio, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, di almeno tre anni, anche non consecutivi, prestati presso le istituzioni scolastiche statali;
- è valido il servizio prestato anche in altra classe di concorso o altro grado (il concorso è bandito per la sola scuola secondaria di primo e secondo grado posto comune: il servizio può essere prestato anche in una classe di concorso diversa da quella di partecipazione o presso la scuola dell’infanzia e primaria)
- è valido anche il servizio su posto di sostegno con o senza specializzazione;
- uno tre anni richiesti per l’accesso deve essere stato prestato nella classe di concorso specifica di partecipazione al concorso;
- i tre anni sono valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99, in base alla quale per annualità di servizio si intende: il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
Il succitato servizio prestato nella specifica classe di concorso di partecipazione, utilizzato per l’accesso, dovrebbe essere valutato anche ai fini dell’attribuzione del punteggio. Utilizziamo il condizionale, in quanto ciò non è specificato né nel bando né nel DM n. 108/2022, tuttavia, considerato che nella tabella di valutazione non si fa differenza alcuna ma si parla solo di servizio specifico e che è oggettivamente diversa la situazione di chi ha un solo anno specifico per l’accesso e magari due non specifici, rispetto a chi accede con tre (o due) anni di servizio specifico, riteniamo che vada valutato. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento ministeriale (se come riteniamo è corretto, ad esempio: chi accede con tre anni nella classe di concorso di partecipazione, avrà valutati tutti e tre gli anni; chi accede con due anni in una classe di concorso diversa da quella di partecipazione o nella scuola dell’infanzia/primaria e con un anno nella classe di concorso di partecipazione, avrà valutato soltanto un anno; chi accede con un anno in una classe di concorso diversa da quella di partecipazione o nella scuola dell’infanzia/primaria e con due anni nella classe di concorso di partecipazione, avrà valutati due anni). La valutazione avviene ai sensi della tabella B allegata al DM n. 108/2022, come di seguito illustrato.
Altro titolo di servizio
Ai sensi della succitata tabella B – sezione C “Titoli di servizio”:
- è valutato il servizio prestato nella specifica classe di concorso di partecipazione al concorso;
- per ciascun anno di servizio è attribuito un punteggio pari a p. 1,25;
- il servizio è valutato ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (vedi sopra), per cui non si valutano mesi o frazioni ma solo un anno di servizio o meglio l’annualità, secondo quanto disposto dalla predetta legge;
- il servizio può essere stato prestato non solo nelle scuole statali ma anche:
– nelle scuole paritarie (servizio dichiarabile a decorrere dall’a.s. 2000/2001);
– nei centri di formazione professionale, purché il servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso (servizio dichiarabile a partire dall’a.s. 2008/2009);
– in Progetti di cui all’articolo 1, comma 3, del DL 134/2009, convertito in legge n. 167/2009(servizio dichiarabile a decorrere dall’a.s. 2008/2009);
– in Progetti di cui all’articolo 5, comma 4 bis, del DL 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (servizio dichiarabile a decorrere dall’a.s. 2012/2013);
- non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno;
- il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
, 2022-06-03 12:39:00, I partecipanti al concorso straordinario bis saranno graduati nelle GM in base ai punteggi derivanti dalla prova disciplinare e dai titoli posseduti. Servizio per l’accesso e altro titolo di servizio: caratteristiche e valutazione.
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