Concorso straordinario bis ha vincolo triennale. Eccezioni soprannumerari e beneficiari 104, ma a quale condizione

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I docenti assunti tramite concorso straordinario bis sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Eccezioni.

La procedura straordinaria, di cui fa parte il concorso straordinario bis, è stata prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, è finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22, ed è disciplinata dal DM n. 108/2022.

In base alle citate disposizioni la procedura si articola nelle seguenti fasi:

  • concorso;
  • individuazione dalle GM del concorso e nomina a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di prova;
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva e svolgimento;
  • superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, immissione e conferma in ruolo  con decorrenza 1° settembre dell’anno di assunzione a tempo indeterminato o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • abilitazione (per i docenti che ne sono privi) all’atto della conferma in ruolo.

Evidenziamo che:

  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Conseguentemente, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, per l’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti non assunti nel 2022/23 intraprendono il percorso nell’a.s. 2023/24 e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe), sino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022. ;
  • il DM n. 108/2022 dispone che ai docenti assunti dalla presente procedura si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3, del Testo Unico (D.lgs. 297/94).

Il suddetto articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Quindi, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (Ciò dopo aver svolto l’anno di prova, in quanto il DM 138/2023 dispone che i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato).

Esclusi dal vincolo

Come sopra riportato, non sono soggetti al vincolo suddetto i docenti:

  • in sovrannumero o esubero;
  • con grave disabilità o che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza al soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Vorrei avere una informazione, mia moglie è stata assunta da concorso straordinario bis in Lombardia con decorrenza contratto da ottobre 2023, quindi sta svolgendo regolarmente l’anno di prova, la madre ha ottenuto adesso la 104 art.3 comma 3 con decorrenza dicembre 2022. Vorrei sapere se lei rientra in queste eccezioni e se potrà partecipare alla prossima domanda di trasferimento o assegnazione e/o utilizzazione su altra classe di concorso dove è anche abilitata nella regione dove mia suocera è residente?

Rispondiamo al nostro lettore che la moglie rientra tra le eccezioni sopra riportate, ossia non è soggetta al vincolo triennale in quanto assistente di soggetto con grave disabilità, situazione questa concretizzatasi dopo la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Infatti, le domande sono state presentate entro il 16 giugno 2022 e la certificazione di grave disabilità del genitore ha decorrenza dal mese di dicembre del medesimo 2022. Questo il testo della disposizione in esame:

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

A quanto detto aggiungiamo che:

  • la domanda di mobilità potrà essere presentata dopo l’assunzione in ruolo, quindi nel corso dell’a.s. 2024/25 per il 2025/26;
  • la domanda di trasferimento su altra classe di concorso, ossia il passaggio di cattedra, può essere chiesto dopo il superamento dell’anno di prova (requisito che la lettrice possiederà già al termine del corrente anno scolastico);
  • la domanda di utilizzazione riguarda prevalentemente i docenti soprannumerari oppure il docente curricolare che chiede di essere utilizzato su posto di sostegno nel medesimo grado di istruzione;
  • la domanda di assegnazione provvisoria su altra classe di concorso è aggiuntiva rispetto a quello per la classe di concorso di titolarità (quindi bisogna sempre presentare la domanda per la classe di concorso di titolarità);
  • la domanda di assegnazione provvisoria per altro grado di istruzione può essere presentata dopo il superamento dell’anno di prova (requisito che la lettrice possiederà già al termine del corrente anno scolastico);
  • se il beneficio derivante dalla legge n. 104/92 per l’assistenza al genitore permette alla moglie di superare il blocco triennale, la stessa non le darà titolo alla precedenza nell’ambito dei trasferimenti interprovinciali (fermo restando che può richiederlo ed ottenerlo senza precedenza); viceversa la precedenza spetta per i trasferimenti provinciali, nonché per l’assegnazione provvisoria anche interprovinciale.

In definitiva, la moglie del nostro lettore:

  • potrà presentare domanda di mobilità nell’a.s. 2024/25 per l’a.s. 2025/26 e potrà farlo sia per la classe di concorso di titolarità (trasferimento) sia per l’altra classe di concorso in cui è abilitata (passaggio di cattedra se è nel medesimo grado, passaggio di ruolo se trattasi di grado diverso), avendo già superato l’anno di prova;
  • potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale nell’a.s. 2024/25 per l’a.s. 2025/26, a meno che il Ministero non conceda una deroga (e quindi sia possibile già presentarla per l’a.s. 2024/25), come avvenuto lo scorso anno scolastico (gli interessati hanno presentato domanda di assegnazione in modalità cartacea, istanza che è stata convalidata solo a seguito del superamento dell’anno di prova);
  • se non fosse rientrata nella deroga al vincolo, durante i tre anni di blocco, avrebbe comunque potuto presentare, ricorrendone le condizioni, domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità (come sopra riportato). A ciò aggiungiamo che, sempre durante i tre anni di vincolo, superato l’anno di prova, è possibile accettare incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 (che sarà sostituito dall’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 quando sarà sottoscritta in via definitiva).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Chiedilo a Lalla

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