Il personale docente di Scuola secondaria di primo e secondo grado, assunto a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023, secondo le disposizioni della procedura concorsuale prevista dall’art. 59, comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve autocertificare l’avvenuto conseguimento dei 5 CFU, parte integrante del percorso di formazione per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
L’art. 18, comma 10, del D.M. 108 del 28/04/2022 prevede che “Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro la quale gli aspiranti dichiarano, secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il positivo superamento del percorso formativo”.
L’art. 18, comma 4 , del D.M. 108 del 28/04/2022 prevede inoltre che “Il percorso, attivato dalle università, prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi
universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023”, pertanto gli USR stanno indicando date successive ma molto vicine a quella data come termine ultimo per l’invio.
I candidati trasmettono tale dichiarazione sia all’ufficio scolastico regionale che al Dirigente scolastico della istituzione scolastica dove prestano servizio ai sensi della procedura concorsuale. I Dirigenti scolastici avranno cura di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti interessati e di comunicare all’Ufficio eventuali false attestazioni.
Come si autocertifica l’avvenuto conseguimento dei 5 CFU
L’USR Umbria ha messo a disposizione un modello di autocertificazione da compilare firmare e rinominare (altri USR richiedono il proprio), a cui bisogna allegare anche un documento di identità in corso di validità. Alcuni USR richiedono anche il certificato dell’Università, ove disponibile.
Si precisa che ai sensi dell’art. 18 comma 9 del D.M. 108/2022 “il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto”. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
USR Puglia (valido per le classi di concorso e regioni per cui è responsabile USR Puglia)
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