Concorso straordinario bis: no posti di sostegno, no infanzia e primaria, no docenti assunti da GPS. Solo secondaria posti comuni, forse non tutte le classi

Concorso straordinario bis: no posti di sostegno, no infanzia e primaria, no docenti assunti da GPS. Solo secondaria posti comuni, forse non tutte le classi

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Nuovo concorso straordinario finalizzato al ruolo, con prova disciplinare entro il 15 giugno 2022, incarico a tempo determinato nel 2022/23 e formazione. Previsto dall’art. 59 comma 9-bis del decreto Sostegni bis e poi modificato dal Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Si tratta di un concorso straordinario, riservato cioè a docenti con determinati requisiti di servizio individuati dalla legge.

Possono partecipare i docenti abilitati e non abilitati che possano vantare

  •  tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa

Quindi serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso.

Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.

QUESTION TIME. La sindacalista Manuela Pascarella (Flc Cgil) risponde LIVE alle vostre domande Mercoledì 16 marzo alle 14.30. È possibile inviare i quesiti anche a [email protected]

I posti a disposizione

Il Ministero ha proposto una bozza che fa riferimento unicamente ai posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Non c’è ancora la ripartizione dei posti, ma dovrebbero essere circa 14.000, da suddividere per classe di concorso e regione.

Si tratta dei posti residui dalle immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22, che saranno resi indisponibili per mobilità e nuove assunzioni.

Docenti esclusi

Sono esclusi dalla procedura di assunzione

  • i posti di sostegno
  • eventuali posti di infanzia e primaria
  • i docenti che hanno partecipato e sono stati assunti dalla procedura art. 59 comma 4 del Decreto sostegni bis da prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo, a prescindere dalla tipologia di posto su cui sono stati assunti (se sostegno o classe di concorso).

Su questo punto la UIL scuola ha chiesto che sia specificato che l’esclusione dalla procedura concorsuale riguardi solo i docenti assunti dalle GPS di I fascia sulla stessa classe di concorso per cui intenderebbero eventualmente partecipare alla procedura, per cui, per esempio, se un docente è stato assunto dalla GPS di I fascia su posto di sostegno ed ha i requisiti previsti dal decreto per partecipare al concorso straordinario per la specifica classe di concorso, per la UIL deve poterlo fare

Inoltre, prevedere il requisito dei 3 anni di servizio solo negli ultimi 5 anni ridurrà ulteriormente la platea.

Per la FLC CGIL escludere i docenti coinvolti nelle assunzioni da GPS 1 fascia, sebbene sia una scelta espressa chiaramente dal legislatore, rischia di creare una discriminazione.

Molti sono i rilievi posti da Anief e presentati dal segretario generale Chiara Cozzetto abbiamo fatto riferimento ai “servizi utili ai fini della partecipazione” sostenendo, come sindacato, che il comma 9bis non preclude affatto la partecipazione alla procedura a quanti abbiano svolto il servizio solo su posti di sostegno del medesimo grado Il comma 9bis: infatti, si prevede che, ciascun candidato, può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo”. 

Si chiede, dunque, la correzione dell’articolo 3, comma 1 della Bozza di DM, eliminando la richiesta – ulteriore rispetto alla normativa cui ci si deve attenere – di almeno un anno di servizio sulla classe di concorso non ritenendo utile il servizio eventualmente svolto nel grado ma sul sostegno.

Titoli di accesso

Bisogna essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei due seguenti requisiti:

•abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso (anche se conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente)

•avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si partecipa.

Il servizio svolto su posto di sostegno anche in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, purché almeno uno dei tre anni sia stato svolto nella specifica classe di concorso (es. 2 anni sul sostegno + 1 sulla classe di concorso per cui si partecipa).

Ai fini del triennio si valuta anche l’anno in corso.

Classi di concorso e regione

Si può partecipare per una sola classe di concorso in possesso dei requisiti richiesti e in un’unica regione.

Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura, che avverrà esclusivamente in modalità online, è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale che sarà indicata nel bando.

Prova

È prevista un’unica prova disciplinare.

Graduatorie

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando. La graduatoria regionale decade dopo l’assunzione di tutti i vincitori rispetto ai posti messi a bando.

Vincitori

Contratto a tempo determinato dall’1/9/2022: I vincitori sono assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023.

Percorso di formazione in università: I vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Percorso di prova e formazione: I vincitori, nel corso del contratto a tempo determinato svolgono inoltre il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023: A seguito del superamento della prova che conclude il percorso formativo svolto in collaborazione con l’università, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova. Resta salva la possibilità di rinvio del percorso annuale di formazione iniziale e prova per giustificati motivi normativamente previsti (es. maternità, aspettative e congedi contemplati dalla normativa)

Abilitazione: All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.

Rinunce: La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale.

, 2022-03-16 07:40:00, Nuovo concorso straordinario finalizzato al ruolo, con prova disciplinare entro il 15 giugno 2022, incarico a tempo determinato nel 2022/23 e formazione. Previsto dall’art. 59 comma 9-bis del decreto Sostegni bis e poi modificato dal Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
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