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Il docente, assunto da concorso straordinario bis, mantiene l’abilitazione pur non firmando il contratto a tempo indeterminato?
Rispondiamo al quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima come si articola la procedura, di cui fa parte il succitato concorso.
Il concorso straordinario-bis, come sappiamo, rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22.
Vinto il concorso, gli aspiranti:
- sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
- svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
- superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Evidenziamo che:
- in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
- non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
- gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (come stabilito dal decreto milleproroghe e ribadito dall’OM n. 36/2023, relativa alla mobilità a.s. 2023/24);
- i docenti di ruolo, a determinate condizioni, possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’art. 36 del CCNL 2007.
Abilitazione
Così leggiamo nei commi 3 e 4 dell’articolo 20 del DM 108/2022, che disciplina la procedura straordinaria in esame:
3. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico.
4. All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.
Dunque:
- come detto sopra, superata la prova conclusiva del percorso di formazione universitario e l’anno di prova, gli interessati sono assunti in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 (parliamo naturalmente di coloro i quali sono stati assunti a tempo determinato nel corrente anno scolastico);
- l’abilitazione si consegue all’atto della conferma in ruolo.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono vincitrice del concorso straordinario bis e sto svolgendo l’anno di prova fuori provincia. Una volta superato positivamente l’anno di prova, si ottiene l’abilitazione anche se si decide di non firmare il contratto a tempo indeterminato? In caso di risposta positiva, il mio intento sarebbe quello di tornare nella mia provincia e iscrivermi in prima fascia delle GPS.
L’abilitazione, come suddetto, si consegue all’atto della conferma in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2023 per cui, superata la prova conclusiva del percorso universitario e l’anno di prova, si ottiene la conferma in ruolo dalla predetta data e l’abilitazione. Quindi, nel momento in cui si consegue l’abilitazione si è assunti in ruolo. Riteniamo, comunque, che l’eventuale rinuncia al ruolo non faccia perdere l’abilitazione conseguita (rinunciando al ruolo, infatti, non si “dimenticano” le competenze acquisite e necessarie al conseguimento del predetto titolo).
In conclusione, al fine di ottenere supplenze dalle GPS prima fascia, la nostra lettrice potrebbe rinunciare al ruolo e poi inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze al prossimo aggiornamento.
Per completezza di informazione, ricordiamo che anche i docenti di ruolo possono iscriversi nelle GPS, tuttavia non possono accettare supplenze per la stessa classe di concorso/posto di titolarità (sarebbe questo il caso della nostra lettrice). Infatti, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, i predetti docenti possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per un grado di istruzione/classe di concorso diversi da quelli di titolarità. Pertanto, la nostra lettrice, al fine di ottenere supplenze dalle GPS I fascia, non può che rinunciare al ruolo ottenuto e poi sfruttare l’abilitazione conseguita.
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