Condizione di disabilità, persona con disabilità e accomodamento ragionevole: ecco le nuove definizioni presenti nella legge quadro

Condizione di disabilità, persona con disabilità e accomodamento ragionevole: ecco le nuove definizioni presenti nella legge quadro

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I decreti attuativi della legge quadro sulla disabilità contengono diverse novità interessanti. Fra queste un posto interessante viene occupato dalle nuove definizioni relative alla sfera della disabilità e dell’inclusione sociale.

La nuova norma introduce le definizioni di “condizione di disabilità”, “persona con disabilità” e “accomodamento ragionevole”.

Con il nuovo schema di decreto legislativo recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”,  la “condizione di disabilità”, viene intesa come interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione della persona stessa.

In questo modo, si passa dalla visione medica dell’impedimento, determinato dalla malattia o patologia in sé, al modello bio-psico-sociale, che considera l’impedimento o la limitazione nella partecipazione sociale connaturato al fatto che una persona con una data compromissione non può esercitare i suoi diritti, su base di uguaglianza con gli altri, se ha un contesto avverso. In tal senso si pone l’esempio pratico della persona con assenza di deambulazione che però vive meglio e non in maniera limitata o impedita, i contesti di vita, se questi non presentano barriere.

Il concetto di “condizione di disabilità” adottato è di matrice complessa ed evolutiva, socio – sanitario e correlato alle tecniche, agli strumenti e ai criteri di accertamento impiegati per il procedimento valutativo di base.

Persona con disabilità e accomodamento ragionevole

Secondo il nuovo decreto, la persona con disabilità è quella che, a seguito della valutazione di base, vede accertata la condizione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L’accomodamento ragionevole, invece è definito quale soluzione residuale, che non impone alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi, al soggetto privato un onere sproporzionato o eccessivo, adottabile nei casi in cui un diritto civile e sociale non è immediatamente e concretamente attuabile nella sua interezza.

Valutazione di base e valutazione multidimensionale

Per quanto riguarda le definizioni, il decreto fissa anche il concetto di “valutazione di base” che è il procedimento preordinato ad accertare la condizione di disabilità, partendo dall’utilizzo delle classificazioni ICD e ICF dell’OMS.

La valutazione è necessaria al fine di consentire l’accesso agli interventi, benefici e sostegni di intensità lieve, media, elevata o molto elevata.

La “valutazione multidimensionale” è invece quel processo per definire, con la persona con disabilità, il suo profilo di funzionamento all’interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e facilitatori in essi presenti, ed a definire, anche in base ai suoi desideri, aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita.

Le altre definizioni

Fissato anche il concetto di “progetto di vita” della persona con disabilità, quale strumento finalizzato a realizzare gli obiettivi e le esigenze della persona con disabilità in una visione esistenziale unitaria che tenga conto degli interventi, dei servizi, dei sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

Per “budget di progetto” si intende invece l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita.

Di conseguenza sono state riformulate quelle parti dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, inserendo il concetto di persona con disabilità, quale fulcro per la legittimazione ai diritti a prestazione: ad esempio è stata sostituita la parola “handicap” con “condizione di disabilità”; le parole “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” sono sostituite dalle parole “persona con disabilità”; “disabile grave” con “persona con necessità di sostegno intensivo”.

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