Nel caso in commento, riguardante un contenzioso verificatosi in un Comune, la Cassazione, illustra le peculiarità dello straining. La questione interessa una dipendente di un Comune che era stata destinataria di condotte persecutorie da parte datoriale, aveva subito un demansionamento ed agiva per chiedere il risarcimento danno. La Cassazione Civile Sez. 4, 28 ottobre 2022, n. 32020 – afferma che non si può essere in presenza né di mobbing e nè di straining se il demansionamento è dettato da ragioni legittime di riorganizzazione del proprio datore di lavoro. Trattandosi di contenziosi che interessano spesso anche l’ambito scolastico, ne riportiamo i punti più rilevanti.
Cosa si intende per straining?
La Cassazione rileva che per ciò che concerne lo straining, si è in presenza di una forma attenuata di mobbing.
Inoltre, si evidenzia che, per la giurisprudenza di legittimità, il c.d. straining è ravvisabile quando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative ‘stressogene” e non ove la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l’intera azienda (Cass., Sez. L, n. 2676 del 4 febbraio 2021).
La differenza tra mobbing e straining
Il cosiddetto mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
Tale fenomeno si distingue dal c.d. straining che è costituito da una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una determinata azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre a essere stressante è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è rispetto alla persona che attua lo straining in persistente inferiorità.
Pertanto, continuano i giudici, mentre il mobbing si caratterizza per una serie di condotte ostili e frequenti nel tempo, per lo straining è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo (come nel caso del demansionamento). ( Si veda ad esempio il Trib. Bergamo 20/6/2005, Giud. Bertoncini, in Lav. e prev. oggi 2005, 1826 fonte dlonline)